- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 35 Esecuzione del contratto
Richiedere presso Hotel & Gastro Formation, selezionare Sostegno alla formazione e iscriversi a Weggis. Il datore di lavoro riceve la compensazione del salario, a seconda del corso di formazione, ma non al 100%, conformemente all'art. 19.
Per questo collaboratore la vostra azienda deve dichiarare all’ufficio di controllo CHF 49.50.
Se il collaboratore ha lavorato nella vostra azienda soltanto fino al 05.03.2024, è fondamentalmente dovuto l’importo di CHF 44.50. Il periodo in cui è stato impiegato il collaboratore deve poter essere dimostrato in modo plausibile dal datore di lavoro. Non è sufficiente dimostrare soltanto una durata di impiego di 2 mesi. Deve risultare tassativamente che i mesi in cui si è lavorato sono gennaio e febbraio.
In generale il datore di lavoro che versa i contributi per le spese di formazione e d’esecuzione è responsabile del pagamento dell’importo corretto. Dal secondo datore di lavoro non deve essere versato nessun altro importo per le spese d’esecuzione.
Per questo collaboratore la vostra azienda deve dichiarare all’ufficio di controllo CHF 49.50.
I nuovi importi valgono in linea generale dal 1° gennaio 2024. È possibile versare il vecchio importo soltanto se è possibile dimostrare che il collaboratore è uscito dall’azienda entro il 04.03.2024 (presentazione del contratto di lavoro / della disdetta / del libro paga)