Art. 19 Congedo di formazione

  1. Fintanto che il rapporto di lavoro non è stato disdetto, il collaboratore ha diritto a 3 giorni di congedo retribuiti all'anno per il perfezionamento professionale nella misura in cui il rapporto di lavoro duri già da 6 mesi. Tale diritto può essere fatto valere retroattivamente su un periodo di 3 anni fintanto che il rapporto di lavoro non è stato disdetto.

  2. Per preparare e sostenere un esame di professione o un esame profes­sionale superiore, il collaboratore ha diritto a 6 giorni supplementari di congedo retribuiti.

  3. I corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dalle associazioni contraenti sono riconosciuti come congedi di formazione.

  4. La formazione e il perfezionamento ordinati dal datore di lavoro non possono essere considerati congedi di formazione.
Commento dell'art. 19

Il diritto a giorni di congedo pagati per il perfezionamento professionale sussiste unicamente per i rapporti di lavoro non disdetti e di regola unicamente per le offerte di formazione che si riferiscono specificatamente all’attività del collaboratore in seno all’azienda o alla sua formazione professionale nell’industria alberghiera e della ristorazione (p.es. corsi per collaboratori del servizio, introduzione al nuovo diritto sulle derrate alimentari per i responsabili della produzione, oppure corsi di maestria per collaboratori qualificati, responsabili per la formazione degli apprendisti).

Congedi di formazione per preparare e sostenere un esame di professione (art. 27 lett. a LFPr), un esame professionale superiore (art. 27 lett. a LFPr) o per altri programmi di formazione sussiste anche in un rapporto di lavoro disdetto, quando il congedo di formazione è stato accordato prima della disdetta del rapporto di lavoro.

I corsi offerti dalle associazioni contraenti con contenuti concernenti il settore alberghiero e della ristorazione valgono come manifestazioni che danno diritto a un congedo di formazione.

I corsi di formazione e di perfezionamento professionale ordinati unilateralmente dal datore di lavoro non possono essere computati come congedi di formazione.

Il diritto a giorni di lavoro retribuiti per partecipare a corsi di perfezionamento professionale dà al collaboratore la possibilità di frequentare dei corsi per tre giorni lavorativi l’anno, senza perdita di guadagno. Il diritto a 3 giorni lavorativi pagati si riferisce ad un anno civile e può essere fatto valere, in un rapporto di lavoro non disdetto, retroattivamente per 3 anni. Tuttavia, il diritto ad un congedo di formazione pagato sussiste unicamente quando la persona che usufruisce del congedo di formazione ha effettivamente partecipato alla relativa manifestazione. Il collaboratore deve presentare spontaneamente al datore di lavoro il relativo attestato di presenza.

Il collaboratore ha diritto a 6 giorni di congedo supplementari retribuiti per preparare e assolvere esami di professione o esami professionali superiori. Per esami di professione e esami professionali superiori s’intendono gli esami ai sensi della legge federale sulla formazione professionale (art. 27 lett. a) LFPr).