- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 14 Pagamento del salario
Gli stipendi devono essere pagati entro e non oltre l'ultimo giorno del mese. Per gli stipendi basati sul fatturato o in presenza di un accordo scritto, il pagamento può essere effettuato entro il 6 del mese successivo.
L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l'attestato di lavoro.
Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (tenuto conto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato devono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.
Si può concordare per iscritto il pagamento di almeno l'80% del salario lordo medio entro il 27 del mese e il pagamento della parte residue entro il 6 del mese successivo.
No, non è possibile. Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua scadenza (art. 341 CO), il collaboratore non può rinunciare, nemmeno mediante dichiarazione scritta, a un diritto risultante da disposizioni giuridicamente valide o dal contratto collettivo di lavoro. Pertanto, i diffusissimi accordi «a saldo di ogni credito», stipulati alla fine del rapporto di lavoro, non rivestono alcuna validità giuridica.
Di norma il conteggio finale comprende, oltre al pagamento dell’ultimo salario, anche il conteggio dei saldi di vacanze, giorni festivi, giorni di riposo e ore supplementari alla fine del rapporto di lavoro.
Un esempio di conteggio finale é visibile nel commentario all'art.14 del CCNL.
No, alla fine del contratto di lavoro, i saldi negativi risultanti dalla liquidazione finale, come le ore negative, i giorni di riposo e i giorni festivi ricevuti in eccesso, non possono essere compensati con il credito di ferie del dipendente. Invece, solo i saldi dei giorni di riposo e dei giorni festivi possono essere compensati tra loro tenendo conto della rettifica del saldo ore.
Un modello di conteggio finale è disponibile nel sito Internet dell’Ufficio di controllo (Downloads).