- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Se il collaboratore è impedito senza sua colpa di lavorare in seguito a malattia, infortunio, maternità e servizio militare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23 segg. Il collaboratore può chiedere in qualsiasi momento chiarimenti sui relativi premi assicurativi.
Nei casi previsti dagli articoli 23 segg., il salario netto non può essere superiore a quello che il collaboratore avrebbe percepito in mancanza di incapacità lavorativa. Le spese di vitto vengono tuttavia dedotte soltanto se effettivamente sostenute. - In caso di impedimento al lavoro del collaboratore per cause a lui non imputabili, non disciplinato dagli articoli 23 segg., il datore di lavoro deve pagare il salario lordo secondo l'articolo 324a CO. Fa stato la scala bernese.
- Le prestazioni assicurative devono essere pagate dal datore di lavoro a fine mese o anticipate se il caso assicurativo non è ancora stato evaso.
Tale obbligo del datore di lavoro decade se l'assicurazione rifiuta di pagare le prestazioni in quanto il collaboratore non soddisfa le condizioni assicurative o i presupposti legali non sono adempiuti. In tal caso il datore di lavoro deve pagare il salario secondo l'articolo 324a CO. Fa stato la scala bernese. - In caso di contratto di lavoro stagionale, il datore di lavoro deve informare il collaboratore sulla possibilità di prolungare l'assicurazione malattia, l'assicurazione contro gli infortuni e la previdenza professionale.
Obbligo assicurativo
Il datore di lavoro deve stipulare un’assicurazione che prevede il pagamento del salario durante l’impedimento senza colpa del collaboratore alla prestazione del lavoro in seguito a malattia, gravidanza ed infortunio (come da art. 23 e 25 CCNL). Inoltre, il CCNL obbliga il datore di lavoro a retribuire il collaboratore durante il servizio militare, civile e la protezione civile (come da art. 28 CCNL). Le prestazioni in favore del collaboratore durante dette assenze vanno retribuite secondo il CCNL.
Per impedimenti senza colpa da parte del dipendente, per i quali il CCNL non disciplina in modo esplicito l’obbligo di pagamento del salario o non prevede nessuna assicurazione, per un periodo limitato il datore di lavoro è astretto al pagamento del salario intero. Secondo l’art. 324a CO, questo vale quando il rapporto è durato oltre tre mesi o se è stato stipulato per una durata oltre i tre mesi. Questa norma prevede, oltre alle prestazioni di salario per malattia, gravidanza, servizio militare e infortunio, disciplinate dagli art. 23, 25 e 28 CCNL, l’obbligo per il datore di lavoro a corrispondere il salario per adempiere obblighi legali e per l’esercizio di una funzione pubblica. Il termine giuridico generico «periodo limitato» viene concretizzato mediante diverse scale su cui si basano i tribunali. A partire dal 1° luglio 2005 il CCNL si basa sulla seguente scala bernese:
Scala bernese | |
nel 1° anno (oltre 3 mesi) | 3 settimane |
inel 2° anno | 1 mese |
nel 3° e 4° anno | 2 mesi |
dal 5° al 9° anno | 3 mesi |
dal 10° al 14° anno | 4 mesi |
dal 15° al 19° anno | 5 mesi |
dal 20° al 25° anno | 6 mesi |
Colpa del collaboratore
Una colpa del collaboratore per malattie ed infortuni non è facilmente accertabile. Malattie ed infortuni, riconducibili a negligenza da parte del collaboratore, non sono considerate come colpe addossabili. Le malattie e gli infortuni, riconducibili a negligenza grave da parte del collaboratore (esempio: incidente causato a causa di guida in stato di ebbrezza, escursioni su ghiacciai indossando scarpe da ginnastica, ecc.) sono considerate come addossabili al collaboratore, di conseguenza per il datore di lavoro non sussiste alcun obbligo al pagamento del salario. La questione della colpevolezza va accertata in base a circostanze concrete.
Assenze dovute ad operazioni di bellezza, che non rivestono rilevanza a livello medico e le conseguenze che ne derivano, non sono considerate quali impedimenti scusabili per la mancata prestazione al lavoro da parte del collaboratore. Di conseguenza per questi giorni di assenza non è dovuto alcun salario.
In relazione con il rifiuto o riduzione di prestazioni si rimanda alle relative legislazioni speciali (legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni,
LAINF; legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattia, LAMal e la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d’assicurazione, LCA) nonché alle condizioni d’assicurazione ed ai regolamenti delle prestazioni applicabili.
Caso speciale cura di familiari
La cura a titolo di emergenza di persone al cui sostentamento egli è tenuto (p.es. infortuni di bambini) potrà essere considerata come un impedimento senza colpa del collaboratore.
Esempio Retribuzione di alcuni giorni di congedo per una collaboratrice madre il cui figlio, affidato esclusivamente a lei per l’educazione, è malato e che durante il periodo della malattia non potrà essere portato all’asilo diurno. L’obbligo del versamento continuo del salario sussiste unicamente per il periodo normalmente necessario ad assicurare una soluzione d’assistenza di altro tipo per il bambino. L’obbligo di accudire il bambino malato è statuito nelle pertinenti disposizioni del Codice civile svizzero (art. 276 ss. CC). |
Esercizio di una funzione pubblica
Inoltre, anche per l’esercizio di una funzione pubblica il collaboratore ha diritto a tempo libero secondo l’art. 324a CO.
Esempio Una collaboratrice è membro di una Commissione tutoria e d’assistenza nel suo comune di domicilio. Le sedute della commissione coincidono con i giorni lavorativi della collaboratrice. Per tali assenze, il datore di lavoro è tenuto a pagare alla collaboratrice il salario secondo la scala corrispondente. Nella misura in cui il comune corrisponde ai membri della commissione delle indennità (p.es. indennità giornaliere), il datore di lavoro, ne può tenere conto e limitarsi al pagamento della differenza fra indennità ed il salario completo. |
Impedimento del datore di lavoro (mora)
Non si tratta di un caso di impedimento alla prestazione lavorativa da parte del collaboratore per cause a lui non addossabili, ai sensi dell’art. 22 CCNL se il collaboratore non può fornire la sua prestazione per colpa del datore di lavoro o se quest’ultimo ritarda per altri motivi l’accettazione della prestazione del lavoro. In tali casi (p.es. interruzione d’esercizio in seguito ad incendio o chiusura dell’azienda per ordine dell’ufficio d’igiene, vacanze aziendali in caso di insufficiente diritto individuale alle vacanze) non si applica l’art. 324a CO bensì l’art. 324 CO. Questa norma impone al datore di lavoro, senza limitazione temporale, l’obbligo al pagamento del salario completo per mora nell’accettazione, mentre il collaboratore dovrà lasciarsi dedurre dal suo diritto al salario quanto ha risparmiato in conseguenza all’impedimento al lavoro, ciò che ha guadagnato con altro lavoro od omesso intenzionalmente di guadagnare.
Il caso è diverso se il collaboratore non può fare il viaggio per recarsi al lavoro o per rientrare a casa dalle vacanze ad esempio a causa di un evento legato alle forze della natura (ad es. eruzione vulcanica del Eyjafjallajökull). In tal caso il datore di lavoro non è tenuto al pagamento continuato del salario.
Anticipi
Le indennità giornaliere per malattia (come da art. 23 CCNL) e dell’assicurazione infortuni (come da art. 25 CCNL), se non ancora versate al datore di lavoro, sono da anticipare alla fine del mese. L’obbligo dell’anticipo decade se l’assicurazione rifiuta il pagamento di una prestazione, qualora il collaboratore non soddisfi le condizioni d’assicurazione o se mancano i presupposti legali.
Assicurazione nell’intervallo fra le stagioni
Se si assumono dei collaboratori stagionali, a fine stagione va loro comunicato presso chi rivolgersi se desiderano continuare a versare i contributi per l’assicurazione d’indennità giornaliera ed invalidità così come pure quelli per la previdenza professionale, anche oltre la durata del rapporto di lavoro.
Le assicurazioni delle associazioni contraenti forniscono informazioni su come colmare le lacune assicurative nei periodi fra un contratto stagionale e l’altro.
Domande & risposte
Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.