Art. 38 Protezione dei dati

1 Nell’ambito delle loro attività, la Commissione paritetica di sorveglianza e l’Ufficio di controllo del CCNL si impegnano a garantire in ogni tempo la protezione dei dati e la protezione della personalità delle persone fisiche interessate. A tal fine, l’Ufficio di controllo del CCNL designa un o una consulente per la protezione dei dati.

2 Gli organi incaricati di controllare o sorvegliare l’esecuzione del presente contratto possono trattare o far trattare i dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti dal CCNL.

3 Lo scambio di dati, in particolare con gli organi della Confederazione e dei Cantoni, è effettuato conformemente alle disposizioni legali applicabili.

4 I documenti relativi al controllo e al rispetto del CCNL sono conservati per un periodo di dieci anni. Se necessario per garantire una prassi uniforme, durante questo periodo i membri della Commissione paritetica di sorveglianza e i collaboratori dell’Ufficio di controllo del CCNL possono consultare i documenti in questione.