- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
Quando si deve prendere il congedo di paternità?
In linea di principio, il congedo deve essere preso al momento della nascita del bambino. Il diritto decade entro sei mesi dalla nascita.
L'art. 20 del CCNL prevede la concessione di cinque giorni di congedo retribuito per il congedo di paternità. Il rispetto di questa disposizione viene verificato durante le ispezioni di conformità al CCNL.
Informazioni sul congedo di paternità sono disponibili al seguente link:
www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-vaterschaftsurlaub.html