- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Decreto del 19 novembre 1998
Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione
Decreto del 19 novembre 1998 (senza allegato)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente
il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:
Art. 1
Alle allegate disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, del 6 luglio 1998, dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL) viene conferita obbligatorietà generale.
Art. 2
1 | Il presente decreto è applicabile su tutto il territorio della Svizzera. | |
2 | Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti i datori di lavoro e i salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari) delle aziende che offrono un servizio alberghiero e/o gastronomico e segnatamente di quelle che, dietro compenso, alloggiano persone o servono sul posto cibi o bevande. Non è indispensabile che si tratti di attività a fine di lucro. Sono escluse le cantine e le mense destinate unicamente al personale dell’azienda, nonché le aziende di ristorazione integrate nei locali di negozi di vendita del commercio al minuto, per le quali fanno stato le medesime condizioni ro e i medesimi orari d’apertura di quelli vigenti per il negozio stesso. |
Esclusi sono:
a) | i gerenti, i direttori | |
b) | i membri della famiglia del datore di lavoro e i gerenti (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle); | |
c) | i musicisti, gli artisti e i disc-jockeys; | |
d) | gli allievi di scuole professionali durante corsi scolastici; | |
e) | il personale occupato prevalentemente in un azienda accessoria oppure nell’economia domestica; | |
f) | gli apprendisti ai sensi della legislazione sulla formazione professionale; | |
g) | il personale viaggiante nelle ferrovie. |
Art. 3
Per quanto riguarda i contributi alle spese d’esecuzione (art. 35 let. g) e h) CCNL) occorre presentare annualmente all’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l’esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di re¬visione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dall’UFSEL e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. UFSEL può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1999 ed è valido fino al 31 dicembre 2002.
19 novembre 1998 | In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Flavio Cotti |