Art. 9 Sistema di retribuzione

  1. II sistema di retribuzione è stabilito nel contratto di lavoro. Si consiglia la forma scritta. In linea di principio è ammesso qualsiasi sistema di retri­buzione (salario fisso, salario basato sulla cifra d'affari o salari misti).

  2. Indipendentemente dal sistema di retribuzione adottato, il collaboratore ha diritto, ogni mese, al salario minimo di cui all'articolo 10 o 11.

    In caso di retribuzione basata totalmente o parzialmente sulla cifra d'affari, se il salario lordo mensile è inferiore al salario minimo, il datore di lavoro deve versare la differenza. Quest'ultima non può essere oggetto di compensazione con salari passati o futuri.

  3. Il sistema di retribuzione non può includere prestazioni volontarie della clientela (p.es. mance).
Commento dell'art. 9

Salario minimo garantito
Indipendentemente dal sistema di retribuzione, il collaboratore ha in ogni caso diritto al salario mensile minimo secondo CCNL. Ciò significa che per il calcolo del salario minimo non si possono addizionare i salari di più mesi. Se per esempio in un determinato mese un salario basato sulla cifra d’affari non raggiunge il salario minimo previsto dal CCNL, al collaboratore dovrà essere pagata la differenza.

Domande & risposte

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