Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni

  1. Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

  2. Per i primi 2 giorni successivi all'infortunio, il datore di lavoro deve pagare l'88% del salario lordo.

  3. Ai collaboratori con un obbligo di assistenza, vittime di un infortunio pro­fessionale, il datore di lavoro deve versare la differenza fino a concorrenza del 100% del salario lordo per la durata prevista dall'articolo 324a CO. È considerato infortunio professionale anche quello che si verifica sul tragitto da casa al lavoro e viceversa. Fa stato la scala bernese.

  4. La parte di salario che supera l'importo massimo del guadagno assicu­rato secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni deve essere pagata dal datore di lavoro almeno per la durata prevista dall'articolo 324 CO. Fa stato la scala bernese.

  5. Se stipula un'assicurazione insufficiente, il datore di lavoro subisce le conseguenze previste dalla legislazione in materia di assicurazione contro gli infortuni.
Commento dell'art. 25

Suddivisione dei premi
L’assicurazione infortuni è composta dall’assicurazione infortuni non professionali e dall’assicurazione infortuni professionali. Il collaboratore versa i premi dell’assicurazione infortuni non professionali, e il datore di lavoro quelli dell’assicurazione infortuni professionali.

Deduzione degli oneri sociali in caso d’infortunio
Durante il versamento d’indennità dell’assicurazione infortuni, il contributo LPP può essere dedotto soltanto nei primi 3 mesi. Per il resto, le prestazioni sono esenti dalle deduzioni delle assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LAINF, indennità giornaliere). (Per quanto riguarda l’esenzione dai contributi LPP, cfr. commento ad art. 23 CCNL).

Assicurazione sugli infortuni non professionali da parte del datore di lavoro / collaboratore
Tutti i collaboratori che in media lavorano più di 8 ore per settimana, sono da assicurare da parte del datore di lavoro sia per gli infortuni professionali sia per quelli non professionali. In caso di occupazione inferiore a 8 ore per settimana, il collaboratore è assicurato dal datore di lavoro solo per gli infortuni professionali. In tale caso il datore di lavoro dovrebbe consigliare al collaboratore di assicurarsi per gli infortuni non professionali (complemento infortuni) nell’ambito della sua assicurazione malattia.

Collaboratori con obbligo d’assistenza che sono state vittime di un infortunio professionale
Ai collaboratori con obbligo legale d’assistenza che sono state vittime di un infortunio professionale, va versato il 100% del salario lordo per il periodo fissato all’art 324a CO (scala bernese vedi sotto). Un collaboratore è astretto all’assistenza per esempio nei confronti del coniuge, dei figli, dei minori in affidamento e dei figliastri.

Scala bernese
nel  1° anno (oltre 3 mesi)3 settimane
inel  2° anno1 mese
nel  3° e 4° anno2 mesi
dal  5° al 9° anno3 mesi
dal 10° al 14° anno4 mesi
dal 15° al 19° anno5 mesi
dal 20° al 25° anno6 mesi

Domande & risposte

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