- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 16 Giorni di riposo
No, i giorni di riposo non utilizzati devono essere recuperati entro 4 settimane, o 12 settimane nelle aziende stagionali. I giorni di riposo non goduti possono essere recuperati solo durante i giorni lavorativi. Ciò significa che in una settimana si possono recuperare al massimo 5 giorni di riposo non goduti.
No, alla fine del contratto di lavoro, i saldi negativi risultanti dal conteggio finale, come le ore negative, i giorni di riposo e i giorni festivi ricevuti in eccesso, non possono essere compensati con il credito di ferie del dipendente. Tuttavia, i saldi dei giorni di riposo e dei giorni festivi possono essere compensati tra loro. Un modello di conteggio finale è disponibile nel sito Internet dell’Ufficio di controllo (Downloads).
No, per mezza giornata di riposo si intende l’intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all’inizio del riposo notturno. Nei giorni in cui viene concessa la mezza giornata di riposo, la durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.
Sì, ma la compensazione ha come conseguenza la rettifica dell'orario di lavoro teorico. Si veda l'esempio riportato nel commento all'art. 14 del CCNL.