Art. 26 Certificato medico

  1. In caso di impedimento al lavoro, a partire dal 4°giorno il collaborator è tenuto a presentare un certificato medico. Il certificato deve essere presentato al datore di lavoro entro una settimana dalla data del suo rilascio.

  2. Se l'assicurazione esige, per fornire le sue prestazioni, un certificato medico, quest'ultimo può essere richiesto fin dal 1°giorno.

  3. Il datore di lavoro ha il diritto di esigere, a sue spese, il certificato di un medico di fiducia.
Commento dell'art. 26

La prova della sua inabilità al lavoro compete al collaboratore. Il certificato medico semplice è la prova più classica.

Se non gli basta il certificato medico semplice, il datore di lavoro può esigere un certificato medico particolareggiato. Per l’allestimento di un certificato medico particolareggiato, il datore di lavoro può previamente consegnare al medico una descrizione del posto di lavoro. Il medico valuta allora sulla base della descrizione le attività che il collaboratore può concretamente ancora svolgere, ciò che non può fare e ciò che può fare e in quale misure (grado della menomazione).

In caso di dubbio, il datore di lavoro può invitare il collaboratore, a proprie spese, a recarsi presso un medico di sua fiducia. Il datore di lavoro può temporaneamente sospendere il versamento del salario al collaboratore che si rifiuta di sottoporsi ad una tale visita, malgrado ne sia stato esortato.

Il versamento del salario può parimenti essere temporaneamente sospeso dal datore di lavoro dal quarto giorno se non è stato presentato alcun certificato medico e se non è stata addotta la prova della malattia o dell’infortunio.

Domande & risposte

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