- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 4 Assunzione
- L'assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro.
Si consiglia di stipulare il contratto di lavoro in forma scritta prima dell'entrata in servizio del collaboratore. Quest'ultimo può richiedere in qualsiasi momento la stipulazione del contratto di lavoro in forma scritta. - La validità delle disposizioni del presente contratto elencate qui di seguito presuppone la forma scritta:
- art. 5 cifra 1 e 2 Periodo di prova
- art. 6 cifra 3 Disdetta del contratto a tempo determinato
- art. 14 cifra 1 Pagamento del salario
- art. 15 cifra 7 Indennità per ore supplementari
- art. 29 cifra 1 Vitto e alloggio
- Per i contratti di lavoro stagionali, l'inizio della stagione (inizio del rapporto di lavoro) deve essere stabilito nel contratto individuale di lavoro indicando se possibile una data o comunicato per scritto al collaboratore con almeno un mese di anticipo.
Forma del contratto di lavoro
Per principio, il contratto di lavoro non è legato a una determinata forma. Vale a dire che anche un contratto di lavoro verbale è valido. Per chiarezza e motivi di prova, si consiglia vivamente di stipulare i contratti di lavoro sempre in forma scritta. Se non viene stipulato un contratto di lavoro in forma scritta, bisogna informare il collabo-ratore sui seguenti punti secondo l’art. 330b CO:
Per i rapporti di lavoro che sono stati stipulati per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro a partire dal 1° aprile 2006 deve informare per iscritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l’inizio del rapporto di lavoro, sul nome dei contraenti, la data d’inizio del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e gli eventuali supplementi salariali come pure la durata settimanale del lavoro. Questo è valido anche per le modifiche che concernono questi elementi contrattuali oggetto dell’obbligo di informare (art. 330b CO). Con la stipulazione di un contratto di lavoro in forma scritta viene contemporaneamente soddisfatto questo obbligo di informare.
Chi intende avvalersi dei margini d’azione dell’art. 4 cpv. 2 CCNL (proroga del periodo di prova, disdetta del contratto di lavoro a tempo determinato, pagamento posticipato del salario, accordi sul pagamento degli supplementari e deduzioni per vitto e alloggio) deve potersi basare su un accordo scritto. La validità dell’accordo è assoggettata all’osservanza della forma scritta (in analogia all’art. 11 cpv. 2 CO).
Quali tipi di contratto adottare?
Per garantire la certezza del diritto a datore di lavoro e lavoratore, le parti sociali del CCNL raccomandano di adottare uno dei seguenti tipi di contratto. Nel sito www.l-gav.ch o nei siti web delle varie parti sociali sono disponibili modelli di contratto corrispondenti *).
Impieghi fissi: | |
Contratto di lavoro a tempo indeterminato per collaboratori a tempo pieno o a tempo parziale |
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Contratto di lavoro a tempo determinato / |
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Impieghi saltuari: | |
Contratto di lavoro per impieghi saltuari |
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| Si sconsigliano i contratti di lavoro che permettono al datore di lavoro di impiegare il lavoratore a piacimento senza un periodo minimo di impiego (lavoro su chiamata in senso proprio). Se un impiego di lavoro è stato svolto con una certa regolarità in determinate proporzioni, il datore di lavoro non può improvvisamente rinunciare all’impiego o ridurlo drasticamente. In questi casi il Tribunale federale si basa sul salario medio percepito in precedenza per gli impieghi. |
*) La denominazione dei modelli di contratto può variare.
Esempio sulla forma scritta come presupposto di validità Il datore di lavoro e il collaboratore concordano a voce un periodo di prova di un mese. Secondo l’art. 4 cifra 2, un simile accordo può essere concluso soltanto per iscritto. Nell’esempio, il periodo di prova è, nonostante l’accordo in forma verbale, di 14 giorni, poiché la forma scritta non è stata rispettata. |
Domande & risposte
Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.