Art. 2 Non applicabilità

  1. Dal campo di applicazione aziendale sono eccettuate unicamente le seguenti aziende:
     
    • mense e ristoranti del personale principalmente destinati al personale proprio dell’azienda e che sono principalmente serviti da personale dell’azienda.
    • esercizi della ristorazione in ospedali e ospizi, esclusivamente riservati ai pazienti, ai pensionanti e ai loro visitatori, e non accessibili al pubblico, oppure, se accessibili al pubblico, per i cui collaboratori siano imperativamente in vigore condizioni di lavoro regolamentari o un contratto collettivo di lavoro almeno equivalente al presente contratto collettivo di lavoro.
    • esercizi della ristorazione che hanno fino a 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio.
    • esercizi della ristorazione che hanno più di 50 posti a sedere i cui locali sono collegati a negozi del commercio al dettaglio, che costituiscono con il negozio un’unità aziendale e che praticano gli stessi orari d’apertura del relativo negozio, a condizione che per tutti i collaboratori dell’azienda in questione sia imperativamente in vigore un contratto collettivo di lavoro almeno equivalente al presente contratto collettivo di lavoro. Qualora non sussista alcun contratto collettivo di lavoro, ai collaboratori che forniscono principalmente una prestazione di ristorazione è applicabile la presente dichiarazione di obbligatorietà generale.
    • prestazioni alberghiere e di ristorazione fornite nel traffico ferroviario.
       
    Il comitato della Commissione di sorveglianza si pronuncia in merito all’equipollenza delle condizioni di lavoro regolamentari e di un contratto collettivo di lavoro in funzione dei criteri previsti all’articolo 20 capoverso 1 primo periodo della legge sul collocamento e il personale a prestito (LC, RS 823.11) e all’articolo 48a dell’ordinanza sul collocamento (OC, RS 823.111). Le parti contraenti che partecipano al contratto collettivo di lavoro possono chiedere alla SECO di allestire una perizia, la quale sarà considerata nell’ambito delle conclusioni del comitato della Commissione di sorveglianza.
     
  2. Dal campo d’applicazione personale sono esclusi unicamente:
     
    • gli esercenti, i direttori
    • i famigliari dell’esercente (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, discendenti diretti)
    • musicisti, artisti, disc jockey
    • gli allievi delle scuole professionali durante la scuola
    • le persone in formazione ai sensi della legge federale sulla formazione professionale
       

Salvo disposizione contraria prevista dal presente contratto o da una norma di legge imperative, i collaboratori a tempo parziale sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei collaboratori a tempo pieno in rapporto all’orario di lavoro prestato.

Commento dell'art. 2

Dirigenti d’azienda, direttori
I collaboratori con funzione di dirigente d’azienda, direttore, gerente oppure amministratore non sono assoggettati al CCNL. La sola designazione della funzione, tuttavia, non è sufficiente per giustificare l’esclusione dal CCNL. È escluso dal campo d’applicazione del CCNL soltanto chi, sulla base della sua posizione nell'azienda e tenuto conto delle dimensioni della stessa, dispone di un ampio potere decisionale in affari importanti o può influenzare sensibilmente decisioni di grande rilevanza e quindi esercitare un'influenza durevole sulla struttura, l'andamento degli affari e lo sviluppo di un'azienda o di una parte di essa (art. 9 OLL1). Dispone di ampi poteri ad esempio chi ha la facoltà di assumere e licenziare autonomamente dei collaboratori e può decidere la politica salariale di un‘azienda.

I dirigenti d’azienda, direttori o gerenti e i loro sostituti, assistenti, aides du patron eccetera che non dispongono di ampi poteri decisionali ai sensi dell‘art. 9 OLL1 sono invece assoggettati al CCNL.

Scuole professionali
Quando frequentano la scuola, gli allievi delle scuole professionali non sono assoggettati al CCNL. Durante il periodo della formazione pratica, al di fuori della scuola, tali studenti vengono considerati collaboratori ai sensi del CCNL e ne sono assoggettati.

Apprendisti
Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL, per quest’ultimi esiste un accordo separato per l’industria alberghiera e la ristorazione.

Deroghe al campo d’applicazione aziendale

Mense e ristoranti del personale
L’esclusione dal campo d’applicazione del CCNL presuppone il contemporaneo adempimento di entrambe le condizioni previste all‘art. 2 cifra 1 primo trattino. Le mense destinate al personale ma gestite da gestori esterni rientrano nel campo d’applicazione del CCNL.

Esercizi della ristorazione in ospedali e ospizi
I ristoranti e caffè aperti al pubblico in ospedali e ospizi sono esclusi dal campo d’applicazione del CCNL soltanto se per i collaboratori vigono condizioni di lavoro regolamentari o un contratto collettivo di lavoro almeno equivalenti al CCNL.

Negozi del commercio al dettaglio con esercizi di ristorazione
Per essere escluso dal campo d’applicazione del CCNL, un negozio del commercio al dettaglio con esercizio di ristorazione che offre più di 50 posti a sedere deve essere sottoposto a un CCL almeno equivalente al CCNL. Se non esiste un CCL equivalente, il CCNL è applicabile a tutti i collaboratori che forniscono principalmente prestazioni nel settore della ristorazione.

A prescindere dal numero di posti a sedere, il negozio del commercio al dettaglio e l’esercizio di ristorazione devono costituire in ogni caso un’unità aziendale, altrimenti si applica il CCNL.

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.