Art. 24 Gravidanza / maternità

Abrogato con effetto al 30 giugno 2005.

 

Commento dell'art. 24

Il diritto all’indennità in caso di maternità è retto dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Tale diritto inizia di principio il giorno del parto e si estingue 14 settimane, risp. 98 giorni dopo. L’indennità di maternità è versata sotto forma di indennità giornaliera e ammonta all’80 % del reddito medio conseguito prima del parto, ma al massimo all’importo previsto dalla LIPG.

Il singolo datore di lavoro è libero di concedere prestazioni più estese.

Contrariamente alle indennità giornaliere versate dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia secondo l’art. 23 CCNL, sulle prestazioni dell’assicurazione maternità previste dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno sono dovuti i contributi alle assicurazioni sociali (art. 19a LIPG).