Art. 14 Pagamento del salario

  1. II salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d'affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più tardi il 6° del mese successivo.

    Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla cifra d'affari o agli utili, un'azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all'80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L'importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo.

  2. Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga dettagliato.

  3. L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l'attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato devono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.
Commento dell'art. 14

Metodo di pagamento del salario
Su richiesta, il collaboratore ha diritto al versamento del salario su un conto bancario o postale. Soprattutto per motivi di sicurezza si consiglia di non versare il salario in contanti. Salvo accordi diversi, il salario è da corrispondere in valuta svizzera.

Debiti pecuniari sono debiti mobili (art. 74 CO). Il collaboratore deve avere a disposizione il proprio salario il giorno stesso del pagamento del salario.

Accordi sul saldo
Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua scadenza (art. 341 CO), il collaboratore non può rinunciare, nemmeno mediante dichiarazione scritta, a un diritto risultante da disposizioni giuridicamente valide o dal contratto collettivo di lavoro. Pertanto, i diffusissimi accordi «a saldo di ogni credito», stipulati alla fine del rapporto di lavoro, non rivestono alcuna validità giuridica.

Conteggio finale
Spesso l’ultimo giorno di lavoro non deve essere identico all’ultimo giorno del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro di un collaboratore termina ad esempio il 31 agosto e il collaboratore usufruisce delle vacanze residue dal 17 al 31 agosto, il salario, il conteggio finale e l’attestato di lavoro possono comunque essergli consegnati l’ultimo giorno del rapporto di lavoro (31 agosto).

Per i collaboratori non domiciliati in Svizzera e che ricevono il salario in contanti, la consegna deve avvenire l’ultimo giorno di lavoro.

Di norma il conteggio finale comprende, oltre al pagamento dell’ultimo salario, anche il conteggio e quindi i saldi di vacanze, giorni festivi, giorni di riposo e ore supplementari alla fine del rapporto di lavoro. Un modello di conteggio è disponibile nel sito Internet dell’Ufficio di controllo (www.l-gav.ch).

Esempio di conteggio di vacanze, giorni festivi, giorni di riposo e supplementari
alla fine del rapporto di lavoro (base: settimana lavorativa di 42 ore, 5 settimane
di vacanze)
Ipotesi:
periodo di impiego:1 marzo 2016 – 31 dicembre 2017
(= 22 mesi, 671 giorni civili)
salario lordo mensile:CHF 4100.-
giorni di riposo goduti:167 giorni
Giorni festivi goduti:0 giorni
Vacanze godute:62 giorni
Malattia:36 giorni
Ore di lavoro prestate:3455 ore
 
 
Calcolo:
conteggio dei giorni di riposo e festivi
diritto ai giorni di riposo: 671 giorni – 98 giorni
(62 vacanze + 36 malattia) : 7 giorni × 2 giorni
=163,71 giorni
diritto ai giorni festivi: 22 mesi × 0.5 giorni=11,00 giorni
saldo giorni di riposo e festivi, totale=174,71 giorni
./. giorni di riposo e festivi goduti=167,00 giorni
Saldo residuo giorni di riposo e festivi=7,71 giorni
 
conteggio delle vacanze
diritto alle vacanze: 22 mesi × 2,92 giorni=64,24 giorni
./. vacanze godute=62,00 giorni
saldo residuo vacanze=2,24 giorni
 
conteggio del tempo di lavoro
tempo di lavoro dovuto: 671 giorni – 98 giorni
(62 vacanze + 36 malattia) : 7 giorni × 42 ore
=3438.00 ore
Mediante compensazione dei giorni festivi goduti o compensati: giorni di riposo goduti in eccesso 3.29 (diritto ai giorni festivi 11 – giorni da pagare 7.71 = giorni festivi goduti 3.29) × 8.4 ore=27.63 ore
Totale tempo di lavoro dovuto3410.37 ore
Tempo di lavoro effettivo secondo la registrazione del tempo di lavoro =3455.00 ore
Supplementari=44.65 ore
 
Calcolo del credito salariale lordo (compreso salario di dicembre)
salario lordo=CHF 4120.00
saldo residuo giorni di riposo e festivi
CHF 4120.00 : 22 × 7,71 giorni
=CHF 1443.90
saldo residuo vacanze
CHF 4120.00 : 30 × 2,24 giorni
=CHF 307.60=CHF 1751.50
 
subtotale=CHF 5871.50
tredicesima (pagamento mensile)
CHF 5871.50 × 8,33%
(tredicesima sul salario lordo compresi giorni di riposo,
festivi e vacanze)
  =CHF 489.10
 
subtotale=CHF 6360.60
supplementari
CHF 4120.00 : 182 ore × 44.65 ore
(con il pagamento entro e non oltre l'ultimo pagamento dei salari senza sovrapprezzo al 100%)
  =CHF 1010.75
 
totale lordo=CHF 7371.35
 

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