- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 14 Pagamento del salario
- II salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. In caso di salari basati sulla cifra d'affari o se convenuto per scritto, il pagamento può avvenire al più tardi il 6° del mese successivo.
Qualora corrisponda partecipazioni mensili, quali partecipazioni alla cifra d'affari o agli utili, un'azienda può, se convenuto per scritto, versare un acconto pari almeno all'80% del salario lordo medio (art. 8) entro il 27° del mese. L'importo residuo deve essere versato al più tardi il 6° del mese successivo. - Al collaboratore deve essere consegnato mensilmente un foglio paga dettagliato.
- L’ultimo giorno del rapporto di lavoro, al collaboratore devono essere rimessi tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto delle possibili compensazioni), il conteggio finale e l'attestato di lavoro. Se il salario è pagato in contanti e il collaboratore non ha domicilio fisso in Svizzera, tutti i crediti salariali (conto tenuto delle possibilità di compensazione), il conteggio finale e l’attestato devono essere rimessi al collaboratore l’ultimo giorno di lavoro.
Metodo di pagamento del salario
Su richiesta, il collaboratore ha diritto al versamento del salario su un conto bancario o postale. Soprattutto per motivi di sicurezza si consiglia di non versare il salario in contanti. Salvo accordi diversi, il salario è da corrispondere in valuta svizzera.
Debiti pecuniari sono debiti mobili (art. 74 CO). Il collaboratore deve avere a disposizione il proprio salario il giorno stesso del pagamento del salario.
Accordi sul saldo
Durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua scadenza (art. 341 CO), il collaboratore non può rinunciare, nemmeno mediante dichiarazione scritta, a un diritto risultante da disposizioni giuridicamente valide o dal contratto collettivo di lavoro. Pertanto, i diffusissimi accordi «a saldo di ogni credito», stipulati alla fine del rapporto di lavoro, non rivestono alcuna validità giuridica.
Conteggio finale
Spesso l’ultimo giorno di lavoro non deve essere identico all’ultimo giorno del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro di un collaboratore termina ad esempio il 31 agosto e il collaboratore usufruisce delle vacanze residue dal 17 al 31 agosto, il salario, il conteggio finale e l’attestato di lavoro possono comunque essergli consegnati l’ultimo giorno del rapporto di lavoro (31 agosto).
Per i collaboratori non domiciliati in Svizzera e che ricevono il salario in contanti, la consegna deve avvenire l’ultimo giorno di lavoro.
Di norma il conteggio finale comprende, oltre al pagamento dell’ultimo salario, anche il conteggio e quindi i saldi di vacanze, giorni festivi, giorni di riposo e ore supplementari alla fine del rapporto di lavoro. Un modello di conteggio è disponibile nel sito Internet dell’Ufficio di controllo (www.l-gav.ch).
Esempio di conteggio di vacanze, giorni festivi, giorni di riposo e supplementari alla fine del rapporto di lavoro (base: settimana lavorativa di 42 ore, 5 settimane di vacanze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ipotesi: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
periodo di impiego: | 1 marzo 2016 – 31 dicembre 2017 (= 22 mesi, 671 giorni civili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
salario lordo mensile: | CHF 4100.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giorni di riposo goduti: | 167 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giorni festivi goduti: | 0 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacanze godute: | 62 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malattia: | 36 giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ore di lavoro prestate: | 3455 ore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Domande & risposte
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