Art. 33 Deroghe

Se il presente contratto non prevede diversamente, eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente a favore del collaboratore.

 

Commento dell'art. 33

Si deve distinguere tra disposizioni le cui deroghe possono essere a favore o a sfavore del collaboratore e quelle che rivestono neutrale.

Per esempio, è possibile pattuire unicamente vacanze più lunghe o salari più elevati. Diversa è invece la situazione per quanto concerne i termini di disdetta che, per principio, possono essere concordati liberamente nell’ambito delle richieste minime imposte dalla legge.

Il contratto, prevede inoltre esplicitamente alcune disposizioni dalle quali si può derogare anche a scapito del collaboratore (p.es. indennità per ore supplementari per collaboratori quadri). Tali deroghe sono possibili unicamente nell’ambito esplicito del CCNL.