- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 16 Giorni di riposo
- Il collaboratore ha diritto a 2 giorni di riposo alla settimana. I giorni di riposo settimanali devono, se possibile, essere concessi consecutivamente.
- Deve essere accordato almeno 1 giorno intero di riposo ogni settimana. Il giorno intero di riposo deve comprendere almeno 24 ore consecutive, successive al riposo notturno. Il tempo di riposo rimanente può essere concesso anche a mezze giornate. Con il consenso del collaboratore, le mezze giornate di riposo possono essere raggruppate su un massimo di 4 settimane, nelle aziende stagionali su un massimo di 12 settimane.
Per mezza giornata di riposo si intende l’intervallo di tempo fino alle ore 12.00 oppure di pomeriggio a partire dalle ore 14.30 al più tardi fino all’inizio del riposo notturno. Nei giorni in cui viene concessa la mezza giornata di riposo, la durata del lavoro non deve superare le 5 ore e può essere interrotta soltanto dalla pausa per la consumazione dei pasti.
- In deroga al paragrafo 2, il lavoratore può essere impiegato per 7 giorni consecutivi se l'orario di lavoro giornaliero non è superiore alle 9 ore e se immediatamente dopo il settimo giorno, vengono concesse almeno 83 ore di libero consecutive.
- Nelle aziende ad apertura annuale, i giorni di riposo devono essere stabiliti d'intesa con i collaboratori con almeno 2 settimane di anticipo per 2 settimane, nelle aziende stagionali con 1 settimana di anticipo per 1 settimana.
- I giorni di riposo non effettuati devono essere compensati entro 4 settimane, nelle aziende stagionali entro 12 settimane. Se la compensazione non è possibile, i giorni di riposo non effettuati devono essere pagati alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.
Il principio dei due giorni di riposo alla settimana è valido per tutti i collaboratori, anche per coloro che lavorano a tempo parziale. Anche un collaboratore a tempo parziale con un grado d’occupazione, per esempio, del 60% ha diritto a essere occupato per non più di 5 giorni alla settimana.
I giorni di riposo non goduti possono essere compensati solo in giorni lavorativi! Vale a dire, nel corso di una settimana si potranno compensare solo 5 giorni di riposo non goduti. Per la compensazione di 7 giorni di riposo non goduti è quindi necessaria non solo una settimana bensì 1 settimana più 2 giorni lavorativi.
Se un collaboratore non ha goduto tutti i giorni di riposo che gli spettano e di conseguenza ne risultano così anche eventualmente degli supplementari, concedendo giorni di riposo aggiuntivi vengono ridotti sia il saldo dei giorni di riposo che quello degli supplementari.
Esempio giorni di riposo / supplementari Un collaboratore ha lavorato sei giorni la settimana per tre settimane. Egli ha quindi un saldo di 3 giorni di riposo non usufruiti. Inoltre, alla fine di queste tre settimane risultano 25 ore supplementari. Nelle prossime due settimane egli lavora solo 4 giorni. Egli può per ogni settimana effettuare, a compensazione, un terzo giorno di riposo. Egli ha inoltre 16 ore in meno. Di conseguenza il suo saldo dei giorni di riposo si riduce di due giorni e il saldo delle sue ore straordinarie si riduce di 16 ore. |
Durante i periodi di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare non nascono diritti a giorni di riposo.
Non è ammissibile concordare in anticipo la retribuzione regolare, mediante indennità o pagamento, dei giorni di riposo.
Se non fosse possibile la compensazione dei giorni di riposo non goduti, gli stessi andranno pagati secondo il loro valore effettivo. Nel calcolo del diritto a giorni di riposo il valore corrisponde a 1/22 del salario mensile (vedi l’esempio all’art. 17).
Secondo la legge sul lavoro, il lavoratore ha diritto a 4 domeniche libere se viene concessa la settimana di 5 giorni. La settimana di 5 giorni deve essere effettivamente concessa e non solo stipulata per contratto. Tuttavia, non è necessario concederla per ogni singola settimana bensì nella media dell’anno civile. Per i collaboratori con obblighi familiari, sono da concedere 12 domeniche libere all’anno indipendentemente dalla regolamentazione dei giorni di riposo.
Il diritto del collaboratore a giorni di riposo viene stabilito indipendentemente dal relativo periodo di calcolo (periodicità settimanale, mensile, stagionale o annuale) secondo il seguente principio:
Esempi
|
Per il calcolo del diritto settimanale ai giorni di riposo sono dedotti i giorni di assenza per vacanze, malattia, infortunio, gravidanza, maternità, servizio militare.
Il diritto a giorni di riposo non si riduce se si godono giorni festivi (art. 18 CCNL), se si prendono congedi per formazione (art. 19 CCNL) e giorni di congedo retribuiti (art. 20 CCNL).
Esempio calcolo per azienda stagionale Durata della stagione: 88 giorni, di cui il collaboratore ha goduto di 1 settimana di vacanze ed è stato malato durante 5 giorni. L’avere dei giorni di riposo per tutta la stagione si calcola come segue: 88 giorni – 12 giorni (7 giorni vacanza ((giorni civili effettivi)) + 5 giorni malattia)= 76 giorni ÷ 7 giorni x 2 giorni = 21,71 giorni. |
Il commento dell’art. 15 Durata del lavoro / ore supplementari vi fornisce un esempio di calcolo per un rapporto di lavoro completo.
Domande & risposte
Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.