Art. 32 Cumulo dei periodi lavorativi

  1. Se il presente contratto subordina dei diritti alla durata dell'impiego, i singoli periodi di lavoro prestati nella stessa azienda o presso lo stesso datore di lavoro vengono addizionati.

  2. II cumulo dei periodi di lavoro è valido solo se l'intervallo di tempo fra i singoli periodi non supera i due anni.
Commento dell'art. 32

La durata d’impiego si riferisce sempre alla durata del rapporto di lavoro (contratto di lavoro) e mai solo ai giorni effettivamente lavorati.

Esempio

Un collaboratore a tempo parziale con un grado d’occupazione del 50% ha lavorato per 9 mesi e ritorna in azienda dopo un’interruzione di 6 mesi. Tre mesi dopo la ripresa del lavoro inizia il suo secondo anno di lavoro, indipendentemente dall’occupazione a tempo parziale precedente

Questo articolo risponde alla domanda sulla misura in cui precedenti rapporti di lavoro nella stessa azienda o presso lo stesso datore di lavoro sono da considerare, in relazione ai diritti derivanti dall’attuale rapporto di lavoro. Alcuni diritti nascono solo dopo una determinata durata dell’impiego nella stessa azienda o presso lo stesso datore di lavoro. Se l’interruzione fra due impieghi non supera due anni (p.es. 3 mesi di stagione intermedia), allora il precedente impiego viene considerato nel calcolo. Ciò può essere il caso per esempio:

  • Art. 10             Salario minimo durante il periodo introduttivo
  • Art. 19             Calcolo del diritto al congedo per formazione

Per il calcolo del termine di disdetta non si sommano gli anni di servizio.

Esempio

Un collaboratore lavora da 20 anni nell’azienda, ma sempre con contratti di lavoro stagionali a tempo determinato. Dato che gli anni di servizio non possono essere sommati per il calcolo del termine di disdetta, questo termine è sempre di 1 mese, salvo altro termine di disdetta menzionato nel contratto individuale di lavoro