- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 5 Periodo di prova
Durante il periodo di prova, un dipendente prende le ferie ordinate dal datore di lavoro. Dopo le ferie, il dipendente rescinde il contratto di lavoro ancora durante il periodo di prova. Il datore di lavoro può detrarre dallo stipendio le ferie in eccesso?
Se nel contratto di lavoro è stato concordato che le ferie godute in eccesso saranno detratte, è possibile effettuare la detrazione dallo stipendio. In assenza di tale accordo, la detrazione non è possibile, in quanto riguarda le ferie ordinate dal datore di lavoro.
Esiste una protezione contro il licenziamento durante il periodo di prova in caso di gravidanza, malattia o infortunio?
No, la tutela contro il licenziamento non inizia prima della fine del periodo di prova. Durante il periodo di prova, il contratto di lavoro può essere rescisso nonostante la gravidanza, la malattia o l'infortunio. Tuttavia, il motivo del licenziamento del contratto di lavoro non può essere l'incapacità lavorativa del dipendente.
L'obbligo di pagamento del salario ai sensi degli art. 23 e 25 del CCNL si applica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.