Art. 29 Vitto e alloggio

  1. Se non esiste alcun accordo scritto su vitto e alloggio, per le prestazioni effettivamente percepite si applicano le tariffe minime stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

  2. In caso di occupazione di una camera da parte di più persone occorre in genere applicare tariffe più basse.

  3. Salvo diverso accordo, il trattamento di pensione termina con la fine del rapporto di lavoro.
Commento dell'art. 29

È vivamente consigliato di concordare salari lordi, dai quali sono detratte le prestazioni del datore di lavoro come vitto e alloggio. È inoltre consigliato di stipulare contratti scritti separati per il vitto e l’alloggio.

Gli importi minimi giornalieri stabiliti dalle autorità AVS (art. 11 cpv. 2 OAVS) e delle contribuzioni ammontano a (situazione 1° gennaio 2007):

  

al giorno

 

al mese

Colazione

CHF

3.50

CHF

105.—

Pranzo

CHF

10.—

CHF

300.—

Cena

CHF

8.—

CHF

240.—

 

 

 

 

 

Pensione completa

CHF

21.50

CHF

645.—

 

 

 

 

 

Alloggio

CHF

11.50

CHF

345.—

 

 

 

 

 

Pensione completa con alloggio

CHF

33.—

CHF

990.—

Questi sono gli importi minimi stabiliti dall’Amministrazione federale delle contribuzioni. Se vengono concessi importi inferiori, la differenza rispetto agli importi minimi viene conteggiata nel calcolo del salario lordo AVS determinante in materia di assicurazioni sociali.

Per principio, vanno conteggiati solo i pasti effettivamente consumati, ciò vale anche per il calcolo delle deduzioni forfetarie. Durante le vacanze, in caso di malattia/infortunio, ecc. sono ridotte anche le deduzioni forfetarie, salvo se c’è una convenzione scritta con l’accordo del collaboratore.

 

Domande & risposte

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