- Le 10 domande e risposte più frequenti
- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Non applicabilità
- Art. 4 Assunzione
- Art. 5 Periodo di prova
- Art. 6 Disdetta
- Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Art. 8 Salario lordo
- Art. 9 Sistema di retribuzione
- Art. 10 Salari minimi
- Art. 11 Salario minimo per praticanti
- Art. 12 Tredicesima mensilità
- Art. 13 Deduzioni salariali
- Art. 14 Pagamento del salario
- Art. 15 Durata del lavoro / supplementari
- Art. 16 Giorni di riposo
- Art. 17 Vacanze
- Art. 18 Giorni festivi
- Art. 20 Giorni di congedo retribuiti
- Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro
- Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore
- Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno
- Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni
- Art. 26 Certificato medico
- Art. 27 Previdenza professionale
- Art. 29 Vitto e alloggio
- Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore
- Art. 35 Esecuzione del contratto, impiego dei contributi
- Allegato, aziende stagionali
- Domanda individuale
Art. 10 Salari minimi
Un dipendente pagato a ore deve essere inquadrato in una categoria di salario minimo corrispondente al suo livello di formazione. Il salario minimo viene diviso per il numero medio di ore di lavoro mensile (come da art. 15 del CCNL, tipo di azienda) per ottenere il salario orario.
A questa retribuzione oraria si devono aggiungere i supplementi per le ferie, i giorni festivi e la tredicesima, in maniera dettagliata.
Gli supplementari non possono essere conteggiati nel salario. Se un collaboratore ha un salario lordo di almeno CHF 6750.- esclusa la 13a mensilità, è possibile concordare liberamente il regolamento degli supplementari con un contratto scritto, nell'ambito della legge.
Non esiste alcuna disposizione legale. In assenza di accordo contrario nell'azienda o di richiesta diversa del cliente, la mancia spetta al collaboratore che l'ha ricevuta.