Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un’attività in un’azienda dell’industria alberghiera e della ristorazione. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti le aziende che offrono prestazioni nel settore alberghiero e della ristorazione (in appresso denominate semplicemente «aziende alberghiere e della ristorazione») e i loro salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari). Per aziende alberghiere e della ristorazione si intendono tutte le aziende che a pagamento ospitano persone oppure distribuiscono cibi o bevande da consumare sul posto. Alle aziende alberghiere e della ristorazione sono equiparate le aziende che forniscono pasti pronti. Non deve necessariamente trattarsi di un’attività a scopo di lucro.
  2. Il presente contratto è valido per tutta la Svizzera.
Commento dell'art. 1

Questa disposizione stabilisce quali sono le aziende che sottostanno al CCNL. L’art. 2 enumera esaustivamente le deroghe dal campo d’applicazione aziendale e personale.

Definizione di azienda del settore alberghiero e della ristorazione
Il concetto di azienda del settore alberghiero e della ristorazione è inteso in senso molto ampio. Esso comprende anche le aziende che non sono assoggettate a una legge cantonale sugli esercizi alberghieri e della ristorazione come pure le aziende che non sono aperte al pubblico.

Nel settore alberghiero, rientrano nella definizione in particolare gli alberghi, i garni (bed and breakfast), le locande, le pensioni, gli ostelli per la gioventù, gli ostelli, gli alloggi a prezzo modico, gli alloggi per le vacanze, i campeggi, gli alloggi nel settore dell’agriturismo, le capanne alpine.

Nel settore della ristorazione, rientrano nella definizione in particolare i ristoranti, i caffè, i tea-room, i bar, i circoli (club), le mense e i ristoranti per il personale (mense aziendali), i take-away, i food truck e altre bancarelle mobili per la vendita di cibi pronti, i servizi di consegna a domicilio che forniscono cibi pronti (ad es. corrieri della pizza), i servizi di catering, le bancarelle che offrono cibo e bevande e le buvette allestite per eventi sportivi, fiere e altre manifestazioni, i bar di cinema-teatro.

Aziende miste
Per aziende miste si intendono le aziende con esercizi appartenenti a diversi rami e gli esercizi con reparti autonomi appartenenti ad altri rami. Il CCNL si applica ai reparti che offrono prestazioni alberghiere e di ristorazione (ad es. per ristoranti e caffè in case anziani, residenze per la terza età, ospedali, scuole e negozi di arredamento). Il CCNL si applica anche se per gli altri esercizi o reparti si applica un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale.

Sono escluse dal campo di applicazione aziendale del CCNL soltanto le aziende miste che adempiono i presupposti di cui all’art. 2 cpv. 1 CCNL.

Casi limite
La valutazione dei casi limite spetta alla Commissione di sorveglianza.

Collaboratori a tempo parziale
Per collaboratori a tempo parziale ai sensi del CCNL si intendono i collaboratori occupati regolarmente con un tasso di occupazione inferiore alla durata del lavoro settimanale media ai sensi dell’art. 15 CCNL. L’avverbio regolarmente si riferisce a un rapporto di lavoro concluso in modo duraturo, vale a dire continuativo.

I collaboratori a tempo parziale e gli ausiliari hanno di principio gli stessi diritti e doveri dei collaboratori a tempo pieno, ma proporzionali al tasso di occupazione. Un lavoratore occupato al 50%, ad esempio, ha anch’egli diritto a 5 settimane di vacanze l‘anno. Durante le vacanze riceve però un salario corrispondente al suo tasso di occupazione, cioè al 50%.

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.