Art. 21 Piano di lavoro / registrazione delle ore di lavoro / controllo del tempo di lavoro

  1. Le aziende ad apertura annuale devono elaborare, in forma scritta e d'intesa con i collaboratori, i piani di lavoro per 2 settimane con 2 setti­mane di anticipo, le aziende stagionali per 1 settimana con 1 settimana di anticipo. Tranne in casi urgenti, qualsiasi modifica successiva deve essere convenuta di comune intesa.

  2. II datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro svolte. Tale registrazione deve essere firmata dal collaboratore almeno una volta al mese. Se il datore di lavoro affida al collaboratore la regi­strazione delle ore di lavoro, essa deve essere firmata dal datore di lavoro almeno una volta al mese.

  3. Il datore di lavoro tiene un conteggio delle ore di lavoro e dei giorni di riposo effettivi (controllo del tempo di lavoro). Il collaboratore può chiedere in qualsiasi momento informazioni sulle ore di lavoro, i giorni di riposo, i giorni festivi e le vacanze che gli spettano.

  4. Se il datore di lavoro non adempie l'obbligo di conteggio, in caso di controversia la registrazione delle ore di lavoro o il controllo del tempo di lavoro tenuti dal collaboratore sono ammessi come mezzi di prova.
Commento dell'art. 21

In virtù dell’art. 46 della legge sul lavoro e dell’art. 73 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1), il datore di lavoro è responsabile della registrazione delle ore di lavoro effettuate e della custodia dei relativi documenti, anche se delega la gestione della registrazione al collaboratore.

Piani di lavoro e controlli delle ore lavoro nitidi e chiari, sono strumenti indispensabili per la conduzione del personale, essi sono prescritti in modo inderogabile dalla legge e dal CCNL. Nell’ambito dei controlli del numero delle ore effettuate, prescritti dalla legge, i saldi degli supplementari, dei giorni di riposo e degli altri giorni di congedo devono essere aggiornati regolarmente. I piani di lavoro forniscono informazioni al datore di lavoro ed al collaboratore sui saldi delle ore di lavoro e del congedo. Sono indispensabili per un’esecuzione armoniosa dei compiti per l’amministrazione del personale e aiutano inoltre a risparmiare denaro grazie ad un impiego efficiente del personale. Il collaboratore ha diritto di conoscere per tempo il suo orario di lavoro e i suoi congedi affinché abbia modo di pianificare quest’ultimo.

Se da un controllo risulta che in un’azienda manca, per tutti i collaboratori o una parte di essi, la registrazione delle ore di lavoro, tale mancanza è punita con una pena convenzionale senza concessione di una proroga. Inoltre, entro 4 mesi verrà effettuato un controllo successivo. Se nell’ambito di tale controllo successivo risulta che, per tutti i collaboratori o una parte di essi, continua a mancare la registrazione delle ore di lavoro, tale mancanza è punita con una seconda pena convenzionale, di entità superiore.

Durante la redazione dei piani di lavoro, ed in caso d’eventuali cambiamenti, si dovrà tener debitamente in considerazione dei desideri del collaboratore, nella misura in cui essi siano conciliabili con l’interesse dell’azienda. La decisione compete infine al datore di lavoro. Se il piano di lavoro deve essere modificato in casi urgenti a corto termine, esso dovrà essere comunicato tempestivamente e direttamente al collaboratore.

Il controllo del tempo di lavoro, previsto anche dalla legge sul lavoro, è di fondamentale importanza anche in caso di eventuali controversie giudiziarie.

 

Distinzione piano di lavoro e registrazione delle ore di lavoro
I piani di lavoro vengono elaborati in anticipo. Indicano al collaboratore a quale impiego è assegnato o in quali giorni ha congedo. La registrazione delle ore di lavoro indica quando il collaboratore ha effettivamente iniziato il proprio lavoro e quando l’ha terminato.

I due documenti svolgono dunque due funzioni diverse. Le parti sociali sconsigliano pertanto vivamente di utilizzare i piani di lavoro anche per la registrazione delle ore di lavoro; un piano di lavoro soddisfa le condizioni legali di una registrazione delle ore di lavoro soltanto in circostanze del tutto particolari.

Le associazioni contraenti mettono a disposizione tabelle su carta e in parte anche programmi informatici per la registrazione elettronica del tempo di lavoro. Questi strumenti messi a disposizione dalle associazioni contraenti soddisfano sia le esigenze legali della legge sul lavoro sia quelle del CCNL per un valido controllo del tempo di lavoro. Le parti sociali consigliano di utilizzare queste soluzioni.

Anche l’Ufficio di controllo di Basilea mette a disposizione un sistema semplificato su carta o in formato di tabella excel (cfr. Downloads). Tuttavia, tale sistema adempie espressamente soltanto le esigenze poste dal CCNL  alla registrazione del tempo di lavoro, ma non quelle della legge sul lavoro.

Domande & risposte

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