Art. 27 Previdenza professionale

a)  Assicurazione obbligatoria

  1. Il datore di lavoro assicura il collaboratore secondo le prescrizioni legali in materia di previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

  2. La tredicesima mensilità deve essere inclusa nel calcolo del salario limite per l'assicurazione obbligatoria e del salario coordinato.

    Se il salario mensile scende al di sotto del salario limite per l'assicurazione obbligatoria, il collaboratore deve comunque essere assicurato fino alla fine del rapporto di lavoro, ma al massimo fino alla fine dell'anno civile.

b)  Contributi

  1. Dal 1° gennaio successivo al compimento del 17°anno di età, il contri­buto minimo è pari all'1% del salario coordinato. Dal 1° gennaio succes­sivo al compimento del 24° anno di età, il contributo minimo è pari al 14% del salario coordinato.

    Il datore di lavoro può dedurre dal salario del collaboratore al massimo la metà dei contributi.

  2. Il datore di lavoro deve assicurare tutti i collaboratori delle due classi di età menzionate alla lettera b) capoverso 1 soggetti all'obbligo di assi­curazione applicando a ognuno di loro la stessa aliquota secondo quanto previsto dalla rispettiva classe.

    I contributi non necessari a finanziare le prestazioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro devono essere utilizzati per garantire o migliorare le prestazioni future ultime in favore dei collaboratori assicurati presso l’istituto di previdenza professionale. Le eccedenze o le partecipazioni agli utili devono altresì essere utilizzate per garantire o migliorare le prestazioni future in favore dei collaboratori assicurati. I contributi, le eccedenze o le partecipazioni agli utili sopracitati non possono essere compensati con contributi futuri, imputati su questi ultimi o accordati in qualsiasi forma al datore di lavoro.

c)  Prestazioni minime

  • L'assicurazione deve garantire le seguenti prestazioni minime:

  • rendita d'invalidità 40% del salario coordinato

  • rendita per vedove e per vedovi 25% del salario coordinato

  • rendita per i figli 10% del salario coordinato

  • pensionamento anticipato fino a 5 anni prima del raggiungimento
    dell'età determinante per l'AVS senza riduzione dell'aliquota ordinaria di conversione prevista dalla legge, a condizione che immediatamente prima del pensionamento il collaboratore abbia lavorato ininterrotta­mente nell'industria alberghiera e nella ristorazione per almeno 5 anni.

d)  Informazioni per il collaboratore

Al collaboratore deve essere consegnato un certificato che riassuma le principali condizioni assicurative. Tale documento deve indicare un recapito a cui il collaboratore possa rivolgersi per ottenere in qualsiasi momento informazioni sui suoi diritti. A richiesta deve essergli consegnato il regolamento d'assicurazione.

II collaboratore può chiedere in qualsiasi momento un resoconto delle prestazioni assicurative che lo riguardano, dei contributi versati e del loro conteggio; tale resoconto deve essergli consegnato entro 30 giorni dalla richiesta.

e)  Commissione paritetica di sorveglianza

Su richiesta di un'associazione contraente, la Commissione paritetica di sorveglianza del CCNL verifica che i regolamenti delle casse e gli atti di fondazione siano conformi alle prescrizioni minime sancite nel CCNL e decide sulla possibilità di deroga.

f)   Assicurazione inesistente o insufficiente

Se non assicura o assicura insufficientemente il collaboratore oppure gli nasconde prestazioni previste dal contratto collettivo, il datore di lavoro risponde in ultima sede delle prestazioni legali e di quelle risultanti dal contratto collettivo.

 

Commento dell'art. 27

Dal 1° gennaio 1985 (entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale) i contratti collettivi dell’industria alberghiera e della ristorazione prevedono un tasso unitario, ossia la riscossione degli stessi contributi da tutti i collaboratori.

I motivi principali per il tasso unitario:

  • una migliore copertura di previdenza dei collaboratori rispetto alle norme legali minime;
  • eliminazione della discriminazione dei collaboratori più anziani;
  • semplificazione dell’amministrazione in considerazione dell’altissima fluttuazione propria del settore e delle molte aziende di piccole dimensioni.

Il contratto collettivo di lavoro non stabilisce il premio del tasso unitario, ma prevede unicamente un tasso minimo.

D’altra parte, il contratto collettivo di lavoro definisce prestazioni minime che l’assicurazione deve fornire. Questa regolamentazione garantisce i privilegi sociali acquisiti con il CCNL nell’ambito delle prestazioni della LPP.

La Commissione paritetica di sorveglianza può ammettere sistemi che derogano alle disposizioni del CCNL per l’istituzione della previdenza professionale, quando essi sono almeno equivalenti. A tale riguardo sarà in ogni caso necessario inoltrare alla Commissione di sorveglianza, mediante una delle associazioni contraenti, una domanda motivata con i seguenti allegati:

  • atto di fondazione
  • conto annuale degli ultimi tre anni
  • piani di previdenza
  • regolamenti
  • prova che una domanda motivata si basi su una decisione presa dal Consiglio di fondazione (risp. dall’organo superiore dell’istituto di previdenza).

 

Domande & risposte

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