Art. 17 Vacanze

  1. Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno (35 giorni civili all'anno, 2,92 giorni civili al mese).

  2. Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro.

  3. Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell'anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di vacanze consecutive.

  4. Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al collaboratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rapporto di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato.

  5. Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile.

  6. Se per l'indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell'ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.
Commento dell'art. 17

Diritto alle vacanze
Il CCNL  prevede 5 settimane di vacanze per una settimana lavorativa di 42 ore (di 45 ore per le piccole aziende e di 43,5 ore per le aziende stagionali, secondo l’art. 15 cifra 1 CCNL).

I collaboratori hanno di principio lo stesso diritto alle vacanze, in proporzione al loro tasso d’occupazione, dei lavoratori a tempo pieno. Anche i lavoratori a tempo parziale hanno dunque diritto a 5 settimane di vacanze. Durante le vacanze percepiscono lo stesso salario che ricevono durante il tempo di lavoro.

Si consiglia di occupare a salario mensile i lavoratori a tempo pieno con tassi occupazionali regolari o consistenti. In caso di tassi occupazionali consistenti o regolari, la percentuale dell’indennità di vacanza, corrispondente al 10,65% (per 5 settimane di vacanze l’anno), può contravvenire al divieto di indennizzo delle vacanze e pertanto è consigliata soltanto per impieghi di lavoro di breve durata e irregolari.

Basi di calcolo
5 settimane di vacanze corrispondono a 35 giorni civili  di congedo (e non 25 giorni di lavoro). Il diritto alle vacanze in giorni civili viene calcolato con lo stesso metodo di calcolo utilizzato per calcolare le ore di lavoro dovute (art. 15 CCNL) e l’avere dei giorni di riposo (art. 16 CCNL). Nel calcolare il diritto alle vacanze in giorni civili bisogna considerare che durante le vacanze non si ha diritto a giorni di riposo.

Se vengono pagate regolarmente ore supplementari, il salario per le ore supplementari deve essere incluso nel calcolo del salario vacanze (art. 17).

Durante le vacanze il collaboratore ha diritto all’intero salario lordo (salario fisso più eventuali partecipazioni). Per il salario basato sulla cifra d’affari, il salario vacanze è calcolato secondo l’art. 8 CCNL.

Con un diritto alle vacanze di 5 settimane l’anno, per determinare il diritto alle vacanze mensile si parte da 2,92 giorni civili al mese (35 giorni civili : 12 mesi).

Esempio di anno lavorativo incompleto (5 settimane di vacanze)

Se l’occupazione dura 4 mesi e il diritto alle vacanze annuo è di 5 settimane, il collaboratore ha dunque diritto a 4  x  2,92 giorni civili =  11,68 giorni (arrotondati, se le vacanze vengono godute, a 11,5 giorni).

Durante la stagione un collaboratore lavora per 104 giorni e il diritto alle vacanze ammonta a 35 giorni civili (5 settimane). In questo caso, il modo migliore per calcolare l’avere vacanze consiste nel basarsi sul diritto al giorno:

35 giorni di vacanze :  365 giorni civili x  104 giorni di occupazione =  9,97 giorni di vacanze (arrotondati, se le vacanze vengono godute, a 10 giorni).

Esempio per vacanze, giorni festivi e giorni di riposo
Calcolo per la stagione invernale dal 20 dicembre 2016 al 15 marzo 2017
alla fine del rapporto di lavoro (per il calcolo delle vacanze in giorni civili)
 
dal 20 al 31 dicembre 2016=12 giorni
dal 1° al 31 gennaio 2017=31 giorni
dal 1° al 28 febbraio 2017=28 giorni
dal 1° al 15 marzo 2017=15 giorni
totale=86 giorni

Il collaboratore ha un salario fisso mensile di CHF 4000.– e ha diritto a 5 settimane di vacanze.

 
Calcolo del diritto alle vacanze (5 settimane =  35 giorni civili)
 DirittoGodutiDifferenza
Diritto alle vacanze per 86 giorni:
35 giorni di vacanze : 365 x 86 giorni
8,25 giorni7 giorni+ 1,25 giorni
Diritto giornaliero alle vacanze per 86 giorni:
6 giorni festivi l’anno : 365 x 86
1,41 giorni0 giorni+ 1,41 giorni
Diritto a giorni di riposo per 86 giorni: 86 giorni
(–7 giorni di vacanze) : 7 x 2 giorni di riposo
22,57 giorni19 giorni+ 3,57 giorni
 
Dovuto:
per vacanze1,25 giorni a 1/30 del salario mensile=CHF 4000.- : 30 x 1,25=CHF 166.65
per giorni festivi1,41 giorni a 1/22 del salario mensile=CHF 4000.- : 22 x 1,41=CHF 256.35
per giorni di riposo3,57 giorni a 1/22 del salario mensile=CHF 4000.- : 22 x 3,57=CHF 649.10
Totale dovuto=CHF 1'072.10

Il commento dell’art. 15 Durata del lavoro / supplementari vi fornisce un esempio di calcolo per un rapporto di lavoro completo.

Godimento delle vacanze
Le vacanze devono di principio essere godute sotto forma di tempo libero e possono essere indennizzate finanziariamente soltanto in casi eccezionali. Durante il rapporto di lavoro il pagamento delle vacanze è normalmente vietato. Fanno eccezione unicamente i contratti di ausiliario (impieghi singoli irregolari, perlopiù a salario orario) e i contratti a tempo determinato di breve durata, nei quali le vacanze non possono essere godute per motivi legati all’azienda (p.es. supplenza per 3 settimane). In questi casi le vacanze possono essere pagate mensilmente. Tutte le vacanze pagate devono figurare sempre sul foglio paga separatamente e in cifre. Naturalmente, anche gli averi vacanze ancora sussistenti alla fine del rapporto di lavoro devono essere pagati con l’ultimo salario.

Spetta al datore di lavoro decidere quando le vacanze possono essere godute. Ma il datore di lavoro è tenuto per legge a tener adeguatamente conto dei bisogni dei collaboratori, di principio persino durante un rapporto di lavoro già disdetto. Le vacanze devono essere godute in blocchi di giorni consecutivi e non in singoli giorni isolati. Almeno una volta l’anno devono essere goduti 14 giorni di vacanze consecutivi.

Le vacanze devono essere preannunciate con il massimo anticipo possibile (almeno un mese prima dell’inizio). Se il rapporto di lavoro è già stato disdetto, oppure negli ultimi due mesi di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preannuncio di un mese non è applicabile. Una volta deciso se le vacanze saranno godute o indennizzate, è possibile ritornare su tale decisione soltanto di comune accordo.

Vacanze godute in eccesso / congedo non pagato
Salvo reciproco accordo, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro non può dedurre le vacanze godute in eccesso se si tratta di vacanze ordinate dal datore di lavoro o di vacanze aziendali. Le vacanze godute in eccesso volute dal collaboratore e concessegli dal datore di lavoro possono essere dedotte se il collaboratore disdice il rapporto di lavoro o se ha comprovatamente dato motivo al datore di lavoro di disdire il rapporto di lavoro.

Se il collaboratore ha goduto un numero maggiore di giorni di vacanze rispetto a quanti gliene spettano per contratto a causa di vacanze aziendali ordinate dal datore di lavoro, quest’ultimo non può invocare alcuna deduzione sul salario. Invece, i giorni di riposo non goduti durante le vacanze aziendali e le ore supplementari possono essere compensati.

Il congedo non pagato non può essere imposto dal datore di lavoro né preteso unilateralmente dal collaboratore. Tuttavia, per contratto o di comune accordo si possono concordare periodi lavorativi non pagati. Si consiglia di concordare i congedi non pagati per iscritto e di informare il collaboratore in merito alle conseguenze in materia di assicurazioni sociali.

Riduzione del diritto alle vacanze
Il diritto alle vacanze può essere ridotto per malattia, servizio militare o infortunio soltanto se il collaboratore è assente per più di due mesi in un anno lavorativo. Si può effettuare una riduzione di 1/12 soltanto per un mese completo; il primo mese di assenza non giustifica alcuna riduzione delle vacanze.

Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze se una collaboratrice è stata impedita a lavorare per due mesi al massimo per causa di gravidanza o ha beneficiato dell’indennità in caso di maternità ai sensi della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG).

Esempio

Il collaboratore è assente per 85 giorni durante l’anno. Tale assenza giustifica una riduzione delle vacanze pari a 1/12 del diritto alle vacanze annuo: i primi 30 giorni contano come periodo di carenza durante il quale il diritto non può essere ridotto, il secondo mese è completo e giustifica una riduzione di 1/12, il terzo mese è incompleto e non giustifica alcuna riduzione.

 

Compensazione esclusa
Alla fine del rapporto di lavoro, i saldi negativi risultanti dal conteggio delle ore di lavoro (ore in difetto, giorni di riposo e festivi) non possono essere compensati con l’avere vacanze del collaboratore.

I saldi dei giorni di riposo e dei giorni festivi possono invece essere reciprocamente compensati.

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.