Art. 35 Esecuzione del contratto

a)  Commissione paritetica di sorveglianza

  1. Le parti contraenti che partecipano al contratto collettivo di lavoro hanno comunemente il diritto, nei confronti dei datori di lavoro e dei collaboratori, al rispetto delle disposizioni del contratto collettivo ai sensi dell’articolo 357b CO.
  2. È istituita una Commissione paritetica di sorveglianza.

    II presidente è designato all'unanimità dalla Commissione di sorveglianza. Se non giunge a un accordo, la Commissione di sorveglianza incarica la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) di nominarlo.

  3. Le associazioni contraenti redigono un regolamento per la Commissione di sorveglianza.

b)  Compiti

  1. La Commissione di sorveglianza
     
    • sorveglia l'applicazione del contratto e decide in merito alla sua interpretazione,
    • decide, su istanza, in merito alle controversie derivanti da singoli rapporti contrattuali e funge da autorità di ricorso per le decisioni della Commissione direttiva secondo il capoverso 2 riguardanti il pagamento degli arretrati e le sanzioni,
    • emana il regolamento dell'Ufficio di controllo e ne nomina la direzione,
    • sorveglia l'Ufficio di controllo,
    • presenta ogni anno un rapporto sull'esecuzione del contratto ed elabora il preventivo e il conto annuale,
    • designa l'Ufficio di revisione e ne stabilisce i compiti.
       
  2. La Commissione di sorveglianza nomina una commissione direttiva a cui può delegare determinati compiti. In particolare, la Commissione direttiva decide in merito al pagamento degli arretrati e alle sanzioni ed è autorizzato ad attuare la procedura per il conferimento dell'obbligato­rietà generale al contratto e a prendere tutti i relativi provvedimenti.

c)  Decisioni

Le decisioni della Commissione di sorveglianza sono definitive. Sono fatte salve le opposizioni motivate ai sensi di una domanda di riconsi­derazione.

Se le pene convenzionali secondo l'articolo 35 lettere f) e g) pronunciate dalla Commissione di sorveglianza non vengono pagate entro il termine stabilito, si adiscono le vie legali ordinarie.

d)  Ufficio di controllo

  1. L'Ufficio di controllo deve controllare il rispetto del presente contratto
     
    • su richiesta di un’associazione contraente,
    • per ordine del comitato della Commissione di sorveglianza,
    • su istanza,
    • tramite verifiche a campione.

    Le istanze su richiesta di un'associazione contraente devono basarsi su dubbi fondati. I punti sollevati nell'istanza devono essere indicati con­cretamente e motivati.
     
  2. L'Ufficio di controllo è responsabile dell'esecuzione delle decisioni della Commissione di sorveglianza.
     
  3. L'esecuzione di un controllo o di una verifica a campione deve essere di regola notificata per scritto con 5 giorni di anticipo. In casi motivati possono essere effettuati controlli non annunciati. I collaboratori dell’Ufficio di controllo sono autorizzati ad accedere alle aziende, con­sultare i documenti necessari nonché interrogare i collaboratori e i datori di lavoro.
     
  4. L'Ufficio di controllo deve comunicare per scritto al datore di lavoro i risultati del controllo e dargli la possibilità di prendere posizione in merito entro 14 giorni. I ricorrenti devono essere informati sugli accertamenti che li riguardano effettuati nell'ambito di un controllo. Se l'istanza è stata presentata da un'associazione contraente, quest'ultima deve inoltre essere informata sugli accertamenti effettuati nell'ambito di un controllo successivo per quanto riguarda i punti sollevati nell'istanza.
     
  5. Se nel corso di un controllo a campione constata l'esistenza un credito materiale esigibile da parte di un collaboratore, l'Ufficio di controllo concede al datore di lavoro un termine di 30 giorni per versare ai colla­boratori interessati i crediti salariali accertati nel rapporto di controllo e per comunicare per scritto all'Ufficio di controllo l'avvenuto pagamento.

    Se l'Ufficio di controllo non riceve alcuna notifica in merito entro il termine stabilito, il collaboratore è informato in merito al suo credito salariale personale.
     
  6. Le associazioni contraenti stipulano che i diritti stabiliti all'articolo 357b CO sono di pertinenza comune e devono essere fatti valere dall'Ufficio di controllo.

e)  Spese

  1. Le spese possono essere addebitate alla parte che ha causato la procedura. Ciò vale in particolare per le verifiche secondo l'articolo 35 lettera g) capoverso 2.
     
  2. In caso di difficoltà particolari legate alla riscossione dei contributi
    secondo la lettera g), la Commissione di sorveglianza può chiedere il pagamento di un'indennità.

f)   Sanzioni in generale

  1. Se l'Ufficio di controllo constata un'infrazione e tale infrazione non viene eliminata entro il termine di proroga stabilito, il caso è sottoposto per decisione alla Commissione di sorveglianza. In casi particolarmente gravi, l'Ufficio di controllo può sottoporre il caso alla Commissione di sorve­glianza per decisione anche senza accordare una proroga.

    Il diritto di essere sentiti è concesso in ogni caso.
     
  2. Le infrazioni ripetute o intenzionali al presente contratto sono punite con una pena convenzionale compresa tra CHF 600.– e CHF 20'000.–. L'importo della pena convenzionale è stabilito in base alla gravita delle violazioni e al numero di collaboratori interessati.
     
  3. Se nel corso di una verifica a campione constata crediti materiali da parte di collaboratori secondo l'articolo 35 lettera d) capoverso 4 e se vengono fornite all'Ufficio di controllo indicazioni errate in merito al relativo pagamento, la Commissione di sorveglianza non è vincolata alle multe stabilite al capoverso 2. In questo caso le multe possono raggiun­gere il doppio dell'importo del credito salariale esigibile.
     
  4. In caso di mancato rispetto da parte del datore di lavoro degli obblighi di assicurazione previsti dalla legge, la Commissione di sorveglianza informa inoltre le competenti autorità di sorveglianza.

g)  Sanzioni in caso di mancata registrazione delle ore di lavoro e di ricorso ingiustificato a un privilegio stagionale

  1. Se da un controllo risulta che in un'azienda manca, per tutti i collaboratori o una parte di essi, la registrazione delle ore di lavoro, tale mancanza è punita con una pena convenzionale senza concessione di una proroga.

    Se nell'ambito di un controllo successivo svolto entro 4 mesi dal primo controllo l'Ufficio di controllo constata che, per tutti i collaboratori o una parte di essi, continua a mancare la registrazione delle ore di lavoro, tale mancanza è punita con una pena convenzionale superiore senza concessione di una proroga.
     
  2. Se dalla verifica delle cifre d'affari secondo l'Allegato 1 risulta che un'azienda fa valere indebitamente un privilegio stagionale, tale com­portamento è punito con una pena convenzionale senza concessione di una proroga. Per il resto la procedura è disciplinata dall'articolo 35 lettera d) capoverso 4 CCNL.
     
  3. II diritto di essere sentiti è concesso in ogni caso.

h)  Contributi

  1. I datori di lavoro e i collaboratori sono tenuti a versare contributi annui.
     
  2. L'Ufficio di controllo riscuote ogni anno i seguenti contributi:
     
    • CHF 99.– da ogni azienda
    • CHF 99.– da ogni collaboratore
       
  3. L'azienda deduce periodicamente, ma al più tardi entro la fine del rapporto di lavoro, i contributi dei collaboratori dal loro salario e li versa all'Ufficio di controllo
    (-> Ricevuta PDF 55 kB).

    Se il pagamento dei contributi avviene entro il termine stabilito, l'azienda ha diritto a una riduzione del 4% sui costi di riscossione dei contributi.
     
  4. I collaboratori impiegati per meno di sei mesi e i collaboratori a tempo parziale che lavorano in media meno della metà della durata normale del lavoro dell'azienda pagano la metà dell'importo di cui al capoverso 2.
     
  5. In caso di comprovata necessità, la Commissione di sorveglianza è autorizzata ad aumentare i contributi annui al massimo del 40% all'inizio autorizzata ad aumentare i contr di un nuovo anno commerciale.
     
  6. La Commissione di sorveglianza è autorizzata a ridurre i contributi annui o a differirne la riscossione.

i)   Impiego dei contributi

I contributi riscossi secondo la lettera h), le entrate per spese particolari secondo la lettera e) e le pene convenzionali secondo le lettere f) e g) sono utilizzati per:

  • mettere a disposizione mezzi per la formazione e il perfezionamento nell'industria alberghiera e della ristorazione
     
  • coprire le spese di esecuzione del contratto (spese della Commis­sione di sorveglianza e dell'Ufficio di controllo, lavoro delle associazioni contraenti nonché spese generali d'esecuzione)
     
  • contribuire alle spese delle associazioni contraenti per il perfeziona mento professionale
Commento dell'art. 35

Procedura di esecuzione del contratto (base legale)

  • Art. 35 lett. b), cifra 1
  • Art. 35 lett. d), cifra 4
  • Art. 35 lett. f), cifra 1

In generale
La Commissione di sorveglianza, rispettivamente la sua Commissione direttiva, decide soltanto su istanza le controversie derivanti da singoli rapporti contrattuali, ma non sui risultati del controllo aziendale.

Svolgimento di un controllo (notifica anticipata)
Se un controllo notificato anticipatamente non può essere effettuato o può essere effettuato soltanto in parte senza che vi sia una giustificazione e/o perché è stato rinviato all’ultimo momento o manca documentazione, deve essere pagata un’indennità per l’incomodo. L’indennità per incomodo ammonta in ogni caso a CHF 500.–.

Controllo
Il termine di 14 giorni previsto per la presa di posizione si riferisce alle effettive constatazioni risultanti dal controllo. Se non viene fatta «opposizione» entro 14 giorni dalla comunicazione, i fatti accertati nell’ambito del controllo e stabiliti nei risultati del controllo sono considerati vincolanti e definitivamente accertati. L’opposizione deve essere presentata all’Ufficio di controllo medesimo. Il redattore dei risultati del controllo decide in via definitiva in merito ai fatti.

Le questioni di diritto riguardanti i risultati del controllo devono essere sottoposte per giudizio alla Commissione direttiva della Commissione di vigilanza entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati dell’«istanza» ai sensi dell’art. 35 lett. b) cifra 1. La Commissione direttiva interviene soltanto su esplicita «istanza». I punti censurati (solo questioni di diritto) devono essere concretamente menzionate e motivate. La decisione della Commissione direttiva può essere impugnata entro 30 giorni dinanzi all’assemblea plenaria della Commissione di sorveglianza, la quale decide in via definitiva salvo riconsiderazione ai sensi dell’art. 35 lett. c) cpv. 1.

I termini sono in tutti i casi termini perentori che non possono essere prolungati. Ciò significa in particolare che le questioni di diritto possono essere sollevate soltanto in rapporto con il rapporto relativo al primo controllo. Le censure di diritto che una volta disponibile il primo rapporto di controllo non vengono sollevate non possono più essere sollevate (né per la prima volta né di nuovo) una volta disponibile il secondo rapporto di controllo. La stessa regola vale anche per le censure di fatto e di diritto riferite alla decisione della Commissione direttiva della Commissione di vigilanza.

Controllo successivo
Gli accertamenti di fatto contenuti nei risultati del controllo successivo possono essere impugnati entro 14 giorni dalla comunicazione con un’«opposizione» dinanzi all’Ufficio di controllo, altrimenti i fatti stabiliti nel rapporto di controllo sono considerati vincolanti e definitivamente accertati. Il redattore del rapporto di controllo decide in via definitiva in merito ai fatti.

Ricorso contro la decisione della Commissione direttiva in merito alla sanzione
La decisione della Commissione direttiva in merito alla sanzione può essere impugnata dinanzi all’assemblea plenaria della Commissione di sorveglianza soltanto per quanto concerne la commisurazione della pena convenzionale. L’assemblea plenaria esamina la decisione impugnata esclusivamente dal profilo dell’arbitrio. Non possono più essere esaminate altre questioni di fatto o di diritto (in proposito cfr. sopra, cifra 1).

Termini
I termini di pagamento previsti dal CCNL iniziano a decorrere soltanto a partire dalla scadenza dei relativi termini di opposizione e di impugnazione, risp. al momento in cui sono disponibili i risultati del controllo giuridicamente vincolanti o una decisione giuridicamente vincolante della Commissione direttiva della Commissione di sorveglianza o della Commissione di sorveglianza medesima.

I termini di controllo (controlli successivi ecc.) sono sospesi durante i procedimenti e peraltro sono semplici termini ordinatori.

Pene convenzionali
L’entità della pena convenzionale è stabilita in base a una scala di valutazione interna (sistema a punti). L’importo della pena convenzionale è stabilito in base alla gravità dell’infrazione e al numero di lavoratori interessati (tra CHF 600.– e CHF 20'000.–)

Se la sanzione prevista dalla decisione definitiva, e quindi la pena convenzionale inflitta, non dovesse essere pagata entro i termini, l’Ufficio di controllo adirà le vie legali ordinarie.

Contributi ai costi di formazione e d’esecuzione
Il contributo ai costi di formazione e d’esecuzione è fissato annualmente dalla Commissione di sorveglianza entro il quadro previsto dall’art. 35 lett. h) CCNL e ammonta a:

  • CHF 99.- per ogni azienda.
  • CHF 99.- per ogni collaboratore a tempo pieno assoggettato al CCNL. Per i famigliari occupati nell’azienda questo contributo non è dovuto. Per i collaboratori a tempo parziale e per il personale ausiliario che in media lavora meno della metà del normale orario aziendale, il contributo ai costi di formazione e d’esecuzione ammonta a CHF 49.50.

L’Ufficio di controllo fattura questi contributi direttamente alle singole aziende. Questo vale anche per i contributi dei collaboratori, i quali vengono comunque dedotti, in virtù dell’art. 35 lett. h) cifra 3 CCNL, dal salario dei collaboratori. L’Ufficio di controllo fornisce gratuitamente i relativi formulari di ricevuta.

Le panetterie, pasticcerie e macellerie eccetera assoggettate al CCNL devono versare i contributi ai costi di formazione e d’esecuzione previsti all’art. 35 lett. h) CCNL.

Per il calcolo dei contributi ai costi di formazione e d’esecuzione
All’Ufficio di controllo sono dovuti annualmente i seguenti contributi:

  per ogni aziendaCHF     99.-
  per collaboratore a tempo pienoCHF     99.-
  per collaboratore a tempo parziale con tasso superiore al 50%CHF     99.-
  per collaboratore a tempo parziale tra lo 0 e il 50%CHF     49.50

L’azienda deve dedurre periodicamente i contributi dal salario dei collaboratori , al più tardi però alla fine del rapporto di lavoro. In linea di i contributi ai costi di formazione e d’esecuzione sono addebitate sotto forma di contributo annuo. Se il rapporto di lavoro termina prima della fine dell’anno in corso, è applicabile la seguente regolamentazione:

  • incasso del contributo completo (CHF 99.–) dietro consegna di una ricevuta. In tal modo il collaboratore potrà dimostrare al datore di lavoro successivo, presentando la ricevuta, di aver già versato i contributi dovuti per l’anno in corso;
  • per gli impieghi da 0 a 6 mesi: metà del contributo (CHF 49.50);
  • per impieghi di durata superiore ai 6 mesi: contributo completo (CHF 99.–);

Chi non è soggetto all’obbligo di versare i contributi?
Non devono pagare i contributi gli apprendisti e tutti i collaboratori elencati all’art. 2 CCNL
(gestore, direttori, familiari, musicisti, artisti, disc-jockey, allievi di scuole professionali durante
i corsi scolastici e collaboratori occupati prevalentemente in un’azienda annessa).

Come vengono impiegati i contributi?
Secondo l’art. 35 lett. i) CCNL, i contributi ai costi di formazione e d’esecuzione riscossi, le entrate per spese particolari secondo l’art. 35 lett. e) CCNL e le pene convenzionali secondo le lett. f) e g) sono utilizzati per:

  • mettere a disposizione mezzi per la formazione e il perfezionamento nell’industria alberghiera e della ristorazione
  • coprire le spese di esecuzione del contratto (spese della Commissione di vigilanza e dell’Ufficio di controllo, lavoro delle associazioni contraenti nonché spese generali d’esecuzione)
  • contribuire alle spese delle associazioni contraenti per il perfezionamento professionale

L’attuazione degli obiettivi di impiego sopraelencati è concretamente disciplinata nel Regolamento d’esecuzione concernente l’impiego dei contributi CCNL secondo l’art. 35 lett. i) CCNL.

Per sostenere i seguenti curricoli formativi e di perfezionamento dell’industria alberghiera e della ristorazione, vengono assunte le spese di formazione e d’esame e viene indennizzata la perdita di salario:

  • Fide-corso di lingua gastronomia/alberghi
  • Progresso
  • Diplomi paralleli all’attività professionale delle formazioni professionali di base con certificato federale di formazione pratica (CFP)
  • Diplomi paralleli all’attività professionale delle formazioni professionali di base con attestato federale di capacità (AFC)
  • Esami federali di professione
  • Esami professionali federali superiori
  • Scuola superiore SPL

Più ampie informazioni nel sito www.l-gav.ch.
Le associazioni contraenti auspicano un netto aumento della partecipazione ai corsi di formazione e perfezionamento promossi dal CCNL verso un ordine di grandezza annuo pari all‘1% dei lavoratori occupati nel ramo.

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.