Art. 20 Giorni di congedo retribuiti

Nei seguenti casi il collaboratore ha diritto a dei giorni di congedo retri­buiti, a condizione che coincidano con giorni lavorativi dell'azienda:

  • proprio matrimonio/registrazione della propria unione domestica: 3 giorni

  • matrimonio di genitori, figli, sorelle e fratelli: 1 giorno

  • congedo paternità: 5 giorni

  • morte del marito, della moglie o del partner registrato, di figli, genitori, suoceri, nonni, fratelli e sorelle, dal decesso al funerale: 1-3 giorni

  • reclutamento militare: fino a 3 giorni (dalla convocazione)

  • trasloco della propria economia domestica nella regione del luogo di domicilio: 1 giorno

  • trasloco della propria economia domestica in un luogo più distante: 1,5-2 giorni

  • in seguito a disdetta del contratto, il tempo necessario per trovare un altro lavoro, ma al massimo 2 giorni
Commento dell'art. 20

I diritti a giorni di congedo retribuiti riassunti nell’art. 20 CCNL scaturiscono dalla giurisprudenza del CO art. 329 par. 3.

Se l’evento cade in un giorno di congedo fisso della settimana oppure in un periodo d’assenza per malattia o infortunio, ecc. non nasce alcun diritto a ricupero dei giorni di congedo retribuiti.

I giorni di congedo retribuiti devono essere di principio goduti quando si svolge l’evento che vi dà diritto.

Matrimonio
Se il matrimonio cade in giorni di riposo che il collaboratore usufruisce a turni regolari (p.es. settimanalmente), il diritto a giorni di congedo retribuiti viene ridotto corrispondentemente.

Esempio

Il collaboratore prende regolarmente un giorno di congedo il sabato (chiusura settimanale dell’azienda). Egli si sposa in civile venerdì e sabato in chiesa. Poiché il suo matrimonio religioso cade in un regolare giorno di riposo, il collaboratore ha ancora diritto a due giorni di congedo supplementari.

 

Decessi
Se, in seguito ad un decesso assenze motivate coincidono con giorni di lavoro e se il collaboratore prende congedo, sussiste un diritto al loro pagamento. La commisurazione del diritto a giorni di congedo retribuiti viene fatta in base alle circostanze concrete. Il diritto è almeno di un giorno e al massimo di tre giorni, limitando la durata del diritto al periodo fra il decesso e le esequie. Nella commisurazione del diritto va tenuto conto del fatto che un collaboratore può essere gravato del disbrigo di faccende in connessione con il decesso oppure che vi possa essere una certa distanza tra il suo luogo di domicilio ed il luogo delle esequie.

Esempi
  • Muore il nonno di un collaboratore, che usufruisce del riposo settimanale di domenica e di lunedì. Il funerale ha luogo il lunedì nelle vicinanze dell’abitazione del collaboratore. Per il giorno delle esequie il collaboratore pretende un giorno di congedo retribuito. Questa pretesa non è motivata poiché il funerale ha luogo in un giorno in cui il collaboratore ha comunque congedo.
  • In connessione con il decesso del nonno, lo stesso collaboratore deve sbrigare diversi lavori e chiede un giorno di congedo retribuito per il giovedì prima delle esequie. In base alle circostanze concrete, il collaboratore ne ha effettivamente diritto.

Trasloco
Il diritto a giorni di congedo retribuiti premette che i lavori di trasloco cadano in giorni lavorativi e che il collaboratore traslochi la propria economia domestica. Invece, se un collaboratore appena assunto va ad abitare in una camera ammobiliata, il datore di lavoro non è obbligato a concedergli un congedo pagato. Se il trasloco ha luogo durante un giorno lavorativo in prossimità dell’attuale luogo di domicilio o nello stesso agglomerato, il collaboratore ha diritto ad un giorno di congedo pagato. Se la distanza è maggiore egli ha diritto da 1,5 a 2 giorni; il diritto concreto va commisurato al tempo necessario per il trasporto dei mobili.

Ogni trasloco durante il rapporto di lavoro che cade in un giorno lavorativo, dà diritto al congedo retribuito.

Esempi
  • Una collaboratrice, che usufruisce dei suoi giorni di riposo settimanali il lunedì ed il martedì, cambia appartamento e trasloca di lunedì la sua economia domestica. Visto che il giorno del trasloco cade in un giorno di riposo, non sussiste alcun diritto per un giorno di congedo retribuito.
  • Un cameriere, il cui appartamento si trova a Berna e che ha affittato temporaneamente una camera ammobiliata presso il datore di lavoro a Zurigo, trova un appartamento vantaggioso a Kloten. Trasloca la sua economia domestica nel mezzo della sua settimana lavorativa e chiede dei giorni di congedo retribuiti. In considerazione delle distanze, il diritto ammonta a 2 giorni retribuiti dal datore di lavoro.
  • Una cameriera, che abita a Berna presso i genitori, prende in affitto un piccolo monolocale in un sobborgo di Berna. Il trasloco cade in un giorno lavorativo. Considerata la breve distanza, la dipendente ha diritto ad un giorno di congedo retribuito.

Domande & risposte

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