Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali

  1. Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante le vacanze contrattuali del collaboratore.

  2. Se la disdetta è data prima dell'inizio delle vacanze, il termine di disdetta non è prolungato.
Commento dell'art. 7

La protezione contro la disdetta durante le vacanze contrattuali è una disposizione aggiuntiva del CCNL all’art. 336c CO in relazione alla disdetta in tempo inopportuno.

Trascorso il periodo di prova, un licenziamento da parte del datore di lavoro durante le vacanze del collaboratore è nullo (durante il periodo di prova non vi è protezione contro la disdetta del contratto). Non comporta conseguenze giuridiche e dovrà essere ripetuto dopo le vacanze, alla ripresa del lavoro. Una disdetta notificata prima dell’inizio delle vacanze è tuttavia valida.

Contrariamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla disdetta in tempo inopportuno, non vi è un prolungamento del termine di disdetta dovuto ai giorni di vacanza presi, se il contratto è stato disdetto prima delle vacanze (art. 336c alinea 2 CO). La disposizione esclude unicamente una disdetta del contratto durante le vacanze previste dal contratto di lavoro. Trascorso il periodo di prova, l’art. 7 protegge il collaboratore da un licenziamento durante le vacanze contrattuali. Durante le sue vacanze, il collaboratore dovrebbe potersi riposare senza dover andare alla ricerca di un nuovo lavoro in seguito al licenziamento da parte del datore di lavoro.

Le «vacanze contrattuali» sono periodi durante i quali il collaboratore, oltre ai giorni di riposo settimanali, usufruisce di tempo libero per riposarsi e per i quali viene retribuito. Le vacanze contrattuali possono essere concesse individualmente oppure nel quadro delle vacanze aziendali. I dettagli relativi alle vacanze sono commentati all’art. 17 del CCNL.

Esempi
  • Un cameriere lavora da 6 mesi in un ristorante e dal 20 febbraio al 4 marzo usufruisce di vacanze contrattuali. Il datore di lavoro non è soddisfatto delle prestazioni del collaboratore e lo licenzia il 22 febbraio. La disdetta viene notificata dopo il periodo di prova e durante le vacanze contrattuali. Essa è quindi nulla. Il datore di lavoro dovrà licenziare il collaboratore nuovamente dopo il 4 marzo.
  • Una cuoca con molti anni di servizio e un periodo di disdetta di 2 mesi ha concordato con il datore di lavoro un periodo di vacanze dal 15 aprile al 7 maggio. Per problemi economici il datore di lavoro la licenzia il 20 marzo per il 31 maggio.
    La protezione contro la disdetta del contratto non è applicabile perché il licenziamento è notificato prima dell’inizio delle vacanze.
  • Un collaboratore invia la disdetta durante le sue vacanze al datore di lavoro. La protezione contro la disdetta non è applicabile poiché è il collaboratore a disdire il contratto e non il datore di lavoro.
  • Insieme al suo partner, la collaboratrice della reception ristruttura una vecchia casa e a questo scopo prende vacanze contrattuali dal 1° al 28 aprile. Con il datore di lavoro ha concordato inoltre un congedo non pagato dal 29 aprile al 31 maggio per ultimare la ristrutturazione della casa. Dietro consiglio del suo fiduciario, il datore di lavoro deve sopprimere a un posto di lavoro per far fronte agli elevati costi del personale. Il 20 maggio disdice con lettera raccomandata il rapporto di lavoro per il 30 giugno della sua collaboratrice. La collaboratrice non è protetta contro questo licenziamento poiché notificato durante il periodo di congedo non pagato.

Domande & risposte

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