- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali
- Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante le vacanze contrattuali del collaboratore.
- Se la disdetta è data prima dell'inizio delle vacanze, il termine di disdetta non è prolungato.
La protezione contro la disdetta durante le vacanze contrattuali è una disposizione aggiuntiva del CCNL all’art. 336c CO in relazione alla disdetta in tempo inopportuno.
Trascorso il periodo di prova, un licenziamento da parte del datore di lavoro durante le vacanze del collaboratore è nullo (durante il periodo di prova non vi è protezione contro la disdetta del contratto). Non comporta conseguenze giuridiche e dovrà essere ripetuto dopo le vacanze, alla ripresa del lavoro. Una disdetta notificata prima dell’inizio delle vacanze è tuttavia valida.
Contrariamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla disdetta in tempo inopportuno, non vi è un prolungamento del termine di disdetta dovuto ai giorni di vacanza presi, se il contratto è stato disdetto prima delle vacanze (art. 336c alinea 2 CO). La disposizione esclude unicamente una disdetta del contratto durante le vacanze previste dal contratto di lavoro. Trascorso il periodo di prova, l’art. 7 protegge il collaboratore da un licenziamento durante le vacanze contrattuali. Durante le sue vacanze, il collaboratore dovrebbe potersi riposare senza dover andare alla ricerca di un nuovo lavoro in seguito al licenziamento da parte del datore di lavoro.
Le «vacanze contrattuali» sono periodi durante i quali il collaboratore, oltre ai giorni di riposo settimanali, usufruisce di tempo libero per riposarsi e per i quali viene retribuito. Le vacanze contrattuali possono essere concesse individualmente oppure nel quadro delle vacanze aziendali. I dettagli relativi alle vacanze sono commentati all’art. 17 del CCNL.
Esempi
|
Domande & risposte
Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.