- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 18 Giorni festivi
- Il collaboratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all'anno, ossia mezza giornata al mese (festa nazionale inclusa).
Per un anno di lavoro incompleto, il numero di giorni festivi è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro. - Il diritto ai giorni festivi sussiste anche durante le vacanze.
- Se non vengono né concessi né compensati con una giornata di riposo supplementare, i giorni festivi devono essere pagati al più tardi alla fine del rapporto di lavoro, ognuno con 1/22 del salario lordo mensile.
Oltre ai giorni di riposo settimanali, il collaboratore ha diritto a 6 giorni festivi retribuiti all’anno (0,5 giorni lavorativi al mese). La regolamentazione dei giorni festivi non dipende dai giorni festivi cantonali. I giorni festivi non devono essere obbligatoriamente goduti nei giorni festivi ufficiali, ma possono essere concessi anche nel corso dell’anno in un qualsiasi giorni civile.
I collaboratori a tempo parziale e gli ausiliari hanno per principio lo stesso diritto a giorni festivi, in rapporto alle ore di lavoro prestate, secondo la loro percentuale, dei collaboratori a tempo pieno. La percentuale dell’indennità dell’avere dei giorni festivi ammonta al 2,27%.
Nel controllo del tempo di lavoro non devono essere registrati giorni di riposo, di vacanze o festivi. Non è possibile godere contemporaneamente di più saldi positivi.
I giorni festivi che cadono in un normale giorno di chiusura dell’azienda, in un giorno di riposo regolare o nelle vacanze contrattuali del collaboratore sono considerati come non presi.
Se la compensazione dei giorni festivi non goduti non fosse possibile, gli stessi andranno pagati secondo il loro effettivo valore. Per il calcolo del diritto di giorni di riposo il valore corrisponde a 1/22 del salario mensile (vedi esempio all’art. 17).
Se i giorni festivi sono indennizzati con forfait di 0,5 giorni al mese, il diritto a quest’ultimi può essere ridotto unicamente in caso di malattia, servizio militare oppure infortuni se il collaboratore è assente per almeno due mesi nell’arco di un anno. A partire dal secondo mese di assenza consecutiva il diritto può essere ridotto di 0,5 giorni al mese. Il primo mese di assenza non giustifica nessuna riduzione al diritto dei giorni festivi.
Se vengono pagate regolarmente ore supplementari, il salario per le ore supplementari deve essere incluso nel calcolo dell’indennità per giorni festivi (art. 18).
Il commento dell’art. 15 Durata del lavoro / ore supplementari vi fornisce un esempio di calcolo per un rapporto di lavoro completo.
Domande & risposte
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