Art. 12 Tredicesima mensilità

  1. Il collaboratore ha diritto a una tredicesima mensilità corrispondente al 100% del salario lordo mensile.
  2. Per un anno di lavoro incompleto, il collaboratore ha diritto al pagamento pro rata della tredicesima mensilità. Il diritto al pagamento pro rata decade se il rapporto di lavoro è disdetto durante il periodo di prova.
  3. La tredicesima mensilità è calcolata in base al salario lordo mensile medio del periodo considerato. Se la tredicesima mensilità è versata a fine mese o unitamente al salario orario, il relativo supplemento ammonta all’8,33%.
  4. La tredicesima mensilità deve essere versata al più tardi ogni anno con il salario del mese di dicembre o alla fine del rapporto di lavoro.
Commento dell'art. 12

Base di calcolo
Il calcolo della tredicesima si basa di principio sul salario lordo AVS ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 CCNL, nel quale va compreso anche il pagamento dei giorni di riposo, di vacanza e festivi.
(per le ore supplementari vedi sotto).

Esempio sul pagamento di giorni di riposo, di vacanza e festivi non goduti

Durata dell’impiego:                                1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017
Salario lordo mensile nel 2017:                CHF 5100.-

Con il conteggio finale a fine dicembre 2017 vengono pagati cinque giorni di vacanza e tre giorni di riposo, non ancora goduti. Su questi importi il collaboratore ha diritto alla tredicesima.

Calcolo:
calcolo dell’importo dovuto per 5 giorni di vacanza:   
CHF 5100.- : 30 giorni x 5 giorni=CHF850.-
    
Calcolo dell’importo dovuto per 3 giorni di riposo:   
CHF 5100.- : 22 giorni x 3 giorni=CHF695.45
  CHF1545.45
    
Quota della tredicesima su CHF 1545.45 (8,33%)=CHF128.75
Totale lordo=CHF1674.20
 

Datore di lavoro e collaboratore possono concordare che gli elementi del salario basati sul risultato (ad es. la partecipazione di un capocucina al risultato d’esercizio) sono già comprensivi della tredicesima. Si raccomanda insistentemente di mettere per iscritto un eventuale accordo in tal senso. La quota di tredicesima deve figurare separatamente sul conteggio di salario.

Esempio di accordo scritto sulla partecipazione al risultato d’esercizio
Le parti convengono una partecipazione del 2% al risultato d’esercizio I, la quale sarà versata al più tardi tre mesi dopo la chiusura dell’esercizio. Tale partecipazione del 2% è già comprensiva della quota della tredicesima.
Esempio di esposizione nel conteggio di salario:
Partecipazione al risultato d’esercizioCHF2000.-
di cui tredicesimaCHF153.85.-

Le prestazioni del datore di lavoro elencate esaustivamente qui di seguito non devono essere comprese nel calcolo della tredicesima:

  • le ore supplementari pagate saltuariamente;
  • le prestazioni volontarie fornite dal datore di lavoro a sua discrezione, ad esempio per ricorrenze aziendali, feste, compleanni, fidanzamenti, matrimoni, nascite, superamento di esami professionali o altre gratifiche versate in aggiunta alla tredicesima.

Diritto durante un impedimento al lavoro per cause non imputabili al collaboratore
Il diritto alla tredicesima sussiste anche per i periodi di malattia, infortunio, gravidanza/maternità, servizio militare. Tale diritto deve essere coperto dalle assicurazioni di indennità giornaliera. Il datore di lavoro deve invocare il diritto presso l’assicurazione.

Versamento ed esposizione della tredicesima nel conteggio di salario
La tredicesima può essere versata periodicamente, ad esempio annualmente, semestralmente, a fine stagione, oppure anche mensilmente.

Al momento del pagamento, essa deve figurare esplicitamente nel conteggio di salario. Questa regola vale in particolare anche nei casi seguenti:

  • versamento mensile della tredicesima;
  • versamenti di elementi del salario che per accordo contrattuale sono già comprensivi della tredicesima.

Domande & risposte

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