Art. 37 Disposizioni finali
- Sono fatte salve le prescrizioni legali più specifiche.
- Le associazioni contraenti sono tenute a salvaguardare la pace del lavoro.
- L'Ufficio di controllo controlla il rispetto delle prescrizioni di diritto pubblico sui salari e degli accordi più specifici tra le parti sociali ai sensi dell'articolo 36.
- In caso di modifica delle deduzioni per le assicurazioni sociali, le associazioni contraenti adeguano in modo corrispondente le percentuali di cui all'articolo 23 (perdita di guadagno in caso di malattia, gravidanza), all'articolo 25 (assicurazione contro gli infortuni) e all'articolo 28 (servizio militare, civile e di protezione civile).