Art. 37 Disposizioni finali

  1. Sono fatte salve le prescrizioni legali più specifiche.

  2. Le associazioni contraenti sono tenute a salvaguardare la pace del lavoro.

  3. L'Ufficio di controllo controlla il rispetto delle prescrizioni di diritto pub­blico sui salari e degli accordi più specifici tra le parti sociali ai sensi dell'articolo 36.

  4. In caso di modifica delle deduzioni per le assicurazioni sociali, le asso­ciazioni contraenti adeguano in modo corrispondente le percentuali di cui all'articolo 23 (perdita di guadagno in caso di malattia, gravidanza), all'articolo 25 (assicurazione contro gli infortuni) e all'articolo 28 (servi­zio militare, civile e di protezione civile).