Art. 6 Disdetta

  1. Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, dal primo al quinto anno di lavoro con preavviso di un mese, dal sesto anno di lavoro con preavviso di due mesi.

  2. La disdetta deve essere resa nota alla controparte al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta.

  3. Per i contratti a tempo determinato, la disdetta deve essere convenuta per scritto. In caso contrario, tali contratti non possono essere disdetti fino alla scadenza.

  4. La fine della stagione deve essere stabilita nel contratto individuale di lavoro se possibile indicando una data. Il contratto può tuttavia essere limitato alla fine della stagione anche senza indicazione di una data. Se la data della fine della stagione non è stata convenuta per scritto, l'ul­timo giorno del rapporto di lavoro al termine della stagione dell'azienda deve essere comunicato al collaboratore almeno 14 giorni prima dell'ultimo giorno di lavoro.
Commrnto dell'art. 6

Osservazioni generali
Non è ammesso concordare termini di disdetta differenti per collaboratori e datori di lavoro. Ove siano stipulati, vale quello più lungo (come da art. 335a cpv. 1 CO).

La disdetta è valida al momento della ricevuta, vale a dire che il timbro postale non è determinante. L’onere della prova spetta alla parte che dà la disdetta. Per principio, una disdetta è valida in qualsiasi forma (anche verbale). Per motivi di prova si consiglia vivamente di optare per la forma scritta.

Se la disdetta avviene per lettera raccomandata, ed essa non può essere consegnata personalmente al mittente, la Posta colloca nella bucalettere oppure nella casella postale un invito di ritiro. La disdetta è ritenuta come consegnata al momento in cui la lettera può essere ritirata il primo giorno utile alla Posta.

Il contratto di lavoro può essere disdetto di comune accordo in qualsiasi momento e per una data qualsiasi (contratto di annullamento).

Disdetta dei contratti a tempo determinato
Per principio, durante la loro durata i contratti a tempo determinato (p.es. contratti stagionali) non sono di per sé denunciabili, a meno che in caso di licenziamento esso non sia stato esplicitamente concordato per iscritto.

Per la durata temporale di un contratto di lavoro stagionale può essere concordata non solo una data ma anche la chiusura aziendale a fine stagione. La chiusura si basa principalmente su criteri oggettivi (condizioni meteorologiche), e pertanto anche i tribunali riconoscono tale tipo di delimitazione del contratto stagionale. L’ultimo giorno di lavoro deve essere il medesimo per tutti i collaboratori e deve essere loro comunicato con un preavviso di almeno 14 giorni. Se singoli collaboratori saranno licenziati prima di detta data, si dovranno stipulare contratti stagionali denunciabili e si dovrà osservare un termine di preavviso di un mese oppure le parti dovranno concludere un contratto di annullamento.

La comunicazione tempestiva della fine di una stagione non è comparabile a nessun tipo di disdetta e può quindi essere notificata anche durante un periodo di carenza (malattia, ecc.). In questo contesto va osservato che non in tutti i casi la durata dei contratti stagionali corrisponde alla durata del relativo permesso di lavoro.

Termini di disdetta
Il termine di disdetta è da adeguare al rapporto di lavoro risp. alla funzione. Conviene a entrambe le parti fissare termini di disdetta né troppo lunghi né troppo brevi. I termini di disdetta secondo l’art. 6 cifra 1 CCNL sono da considerare come termini di disdetta minimi.

Esempio

Il collaboratore è nel 5° anno di lavoro e viene licenziato. Il suo 6° anno lavorativo inizia con il termine di disdetta. Termine di disdetta determinante: 1 mese, in quanto al momento in cui ha preso conoscenza del licenziamento era ancora nel 5° anno di lavoro.

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.