- I Applicabilità e durata del contratto
- II Inizio e fine del rapporto di lavoro
- III Salario
- IV Durata del lavoro / ore supplementari
- V Compensazione del salario e assicurazioni sociali
- VI Disposizioni generali
- VII Disposizioni formali
- Allegato relativo all’articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari
- Conferimento dell’obbligatorietà generale
CCNL: Bene per tutti.
Art. 30 Biancheria, vestiario e utensili da lavoro
- Se l'azienda non provvede a lavare e stirare il vestiario dei cuochi e dei pasticcieri, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.–.
- Se l'azienda non provvede a lavare e stirare le giacche o i grembiuli del personale di servizio, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.– per le giacche e di CHF 20.– per i grembiuli.
- Se per il personale di servizio, della hall o ai piani è prevista un'apposita uniforme, questa deve essere fornita o pagata dall'azienda.
Se l'azienda non provvede a lavare e stirare tali uniformi, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.–. - L'affilamento dei coltelli di lavoro è a carico dell'azienda.
Commento dell'art. 30
Per il collaboratore che non approfitta della possibilità che gli viene offerta di far pulire i propri abiti da lavoro dall’azienda, l’obbligo all’indennità si estingue.
I collaboratori a tempo parziale hanno diritto ad indennità parziale.
Queste indennità sono da intendersi come importi forfetari e possono essere ridotte durante tutti i giorni di assenza.
Per il personale di servizio, i pantaloni/le gonne neri e le camicie/le camicette/le magliette bianche non sono considerati come abiti di servizio particolari, l’indennità per la biancheria decade.