Allegato

relativo all'articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro / ore supplementari

I   Piccole aziende

Sono considerate piccole aziende le aziende in cui, oltre al datore di lavoro, sono impiegati permanentemente al massimo 4 collaboratori (com¬presi i familiari).

II  Aziende stagionali

Sono considerate aziende stagionali:

  1. le aziende aperte soltanto in determinati periodi dell'anno e con uno o più periodi di alta stagione;
     
  2. le aziende aperte tutto l'anno e con uno o più periodi di alta sta-gione di una durata complessiva minima di 3 e massima di 9 mesi conformemente a quanto segue:
    sono periodi di alta stagione i mesi in cui la cifra d'affari mensile media è superiore alla cifra d'affari media di tutto l'anno; la cifra d'affari mensile media dei mesi di alta stagione deve essere di almeno il 35% superiore alla cifra d'affari mensile media degli altri mesi.

Procedura per l'ottenimento di un'autorizzazione quale azienda stagionale secondo la cifra II capoverso 2

Le aziende che intendono essere considerate aziende stagionali ai sensi della cifra II capoverso 2 devono presentare all'Ufficio di con-trollo del CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione una do-manda di ammissione quale azienda stagionale. Alla domanda vanno allegati i dati, elencati per mese, concernenti la cifra d'affari degli ultimi due anni civili (1°gennaio -31 dicembre) precedenti la presen-tazione della domanda. Se ritiene che i presupposti siano adempiuti, l'Ufficio di controllo rilascia un'autorizzazione quale azienda stagiona-le per i due anni successivi.

La domanda di ammissione quale azienda stagionale può essere ri-presentata ogni anno.

Per le nuove aziende, la Commissione direttiva della Commissione di sorveglianza decide in base ai preventivi inoltrati.

L'Ufficio di controllo può far esaminare entro 6 mesi da una società indi¬pendente i dati concernenti la cifra d'affari.

Se dalla verifica delle cifre d'affari risulta che un datore di lavoro fa valere indebitamente un privilegio riguardante la durata del lavoro, la procedura è disciplinata dall'articolo 35 lettera g) capoverso 2 CCNL e il privilegio stagionale decade all'inizio dell'ultimo periodo di 2 anni.

Berna/Lucerna/Zurigo, giugno 2016