Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia / gravidanza

  1. Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione per perdita di guada­gno in caso di malattia a favore del collaboratore che copra l'80% del salario lordo per 720 giorni su un periodo di 900 giorni consecutivi (per 180 giorni per i pensionati AVS). Durante un periodo di attesa di al mas­simo 60 giorni all’anno, il datore di lavoro è tenuto a pagare l'88% del salario lordo. In caso di incapacità lavorativa ininterrotta, il periodo di attesa deve essere scontato una sola volta Tali prestazioni devono essere fornite anche se il rapporto di lavoro viene disdetto prima della fine della malattia. I premi di assicurazioni individuali eventualmente riscossi dopo la cessazione del rapporto di lavoro sono a carico del collaboratore.

    Le prestazioni dovute alle collaboratrici dichiarate inabili al lavoro durante la gravidanza per motivi medici sono disciplinate dal presente articolo.

  2. I premi dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia sono ripartiti in parti uguali tra datore di lavoro e collaboratore.

  3. L'ammissione all'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia non può essere rifiutata per motivi di salute.

    L'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia può tuttavia escludere, con una riserva scritta e per un massimo di 5 anni, le malattie esistenti al momento dell'ammissione. Lo stesso vale per le malattie anteriori se queste, secondo l'esperienza, possono portare a una rica­duta. Le riserve formulate in occasione dell'ammissione all'assicura­zione perdita di guadagno nonché l'inizio e la fine di tali riserve devono essere comunicati al collaboratore all'inizio del rapporto di lavoro.

  4. Se ha stipulato un'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia insufficiente, il datore di lavoro deve fornire personalmente le prestazioni previste nel presente articolo.
Commento dell'art. 23

Ammontare del pagamento continuato del salario
L’assicurazione d’indennità per malattia, che copre l’80% del salario lordo, può essere stipulata con un periodo di sospensione massimo di 60 giorni. Il periodo di sospensione viene applicato una volta l’anno (anno lavorativo o anno civile) e non per ogni singola malattia. In caso di incapacità lavorativa ininterrotta oltre il cambio d’anno, il periodo di attesa deve essere subito una volta sola. Durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro deve fornire le stesse prestazioni dell’assicurazione. Visto che le indennità assicurative sono esenti da oneri sociali, per contro esse sono dovuti sulle prestazioni del datore di lavoro nel periodo di sospensione, durante questo periodo come base di terrà in considerazione un salario dell’88%. Durante il periodo di assenza l’assicurato riceve, partendo da una base di calcolo dell’88%, dal datore di lavoro ed in seguito dall’assicurazione le medesime prestazioni.

Deduzione dei contributi per le assicurazioni sociali
Sulle indennità giornaliere dell’assicurazione malattie e infortuni non sono di principio dovuti contributi per le assicurazioni sociali (AVS, AI, IPG, AD, LAINF, indennità giornaliere). Devono essere versati dovuti soltanto i contributi LPP per i primi tre mesi dall’inizio dell’incapacità lavorativa.

Per quanto riguarda l’esenzione dal versamento dei contributi LPP dopo tre mesi, vale la seguente regola:

  • inizio dell’incapacità lavorativa entro il 15 del mese: per il termine quadro di tre mesi conta il mese intero;
  • inizio dell’incapacità lavorativa dal 16 del mese o dopo: il termine quadro inizia a decorrere il mese successivo.

Un obbligo al pagamento del salario in caso di impedimento non imputabile al collaboratore (p. es. in caso di malattia) inizia con il giorno dell’entrata effettiva in servizio e non con la data di inizio stabilita nel contratto.

Calcolo delle indennità giornaliere
Per principio, le indennità giornaliere delle assicurazioni malattia e infortuni non sono assoggettate all’AVS. Invece, il salario versato dal datore di lavoro durante il periodo di sospensione è sottostà all’obbligo AVS. Pertanto, durante il periodo di sospensione per garantire l’equivalenza con la prestazione assicurativa si terrà in considerazione un salario lordo dell’88%.

Secondo il CCNL, nel caso singolo, il salario lordo per un giorno civile viene sempre calcolato sulla base di 1/30 del salario mensile (secondo l’art. 8 cifra 2 CCNL), indipendentemente dall’effettivo numero di giorni del relativo mese. Occasionalmente, ciò può portare a lievi differenze della prestazione assicurativa se una compagnia d’assicurazione non divide il salario mensile per 30 bensì se divide il salario annuo per 365. Questa differenza è irrilevante.

Riserve
Dalla cifra 3 si evince, che il datore di lavoro deve scegliere un ente assicurativo per l’assicurazione di perdita di guadagno in caso di malattia che assicuri tutti i lavoratori indipendentemente dal loro stato di salute. L’assicurazione di indennità per malattia può tuttavia escludere, con riserva scritta, le malattie esistenti al momento dell’adesione. Possono inoltre essere escluse, con riserva scritta, le malattie precedenti con rischio di recidiva. Le riserve dovranno essere stabilite individualmente e con limite temporale. Se l’ente che assicura la perdita di guadagno in caso di malattia rifiuta le prestazioni di indennità giornaliera riferendosi a una riserva stabilita, il datore di lavoro dovrà assumersi il pagamento del salario per una durata limitata secondo l’art. 324a CO (vedi commento all’art. 22 CCNL).

Assicurazione d’indennità per malattia inesistente o insufficiente
Se il datore di lavoro stipula un’assicurazione di indennità per malattia che non è conforme ai criteri dell’art. 23 cifra 1 CCNL, dovrà assumersi le prestazioni che sarebbero state corrisposte in caso di stipulazione conforme al contratto. L’obbligo al pagamento del salario si basa pertanto sull’art. 23 cifra 1 CCNL e non sull’art. 324a CO.

 

Esempi
  • Cosa succede se l’assicurazione non viene stipulata?
    Il datore di lavoro non stipula assolutamente nessuna assicurazione. Egli contravviene quindi alle disposizioni del CCNL e dovrà quindi subire le sanzioni previste all’art. 35 lett. f) CCNL. Il datore di lavoro garantisce inoltre con il suo patrimonio fino al pagamento dell’importo che sarebbe stato corrisposto da un’assicurazione sufficiente.
 
  • Cosa succede se il termine di sospensione è stipulato per ogni caso di malattia
    e non per ogni anno di lavoro/anno civile?
    Il CCNL prevede (così come i precedenti CCL) un tempo di sospensione massimo di 60 giorni per ogni anno di lavoro/anno civile. Un tempo di sospensione di 60 giorni per ogni caso di malattia contravviene al CCNL e può portare a delle sanzioni, secondo l’art. 35 lett. f) CCNL.
 

 

Domande & risposte

Abbiamo risposto alle domande più frequenti su questo argomento per voi.