Art. 20 Giorni di congedo retribuiti

Quando deve essere goduto il congedo di paternità?

I giorni di congedo devono sempre essere presi al momento della nascita dei figli. Il diritto decade al più tardi sei mesi dopo la nascita.

L’art. 20 del CCNL prevede cinque giorni di assenza retribuita dal lavoro per il congedo di paternità. Il rispetto di questa disposizione viene verificato tramite un controllo sulla conformità del CCNL.

Informazioni sulle diverse disposizioni di legge relative al congedo di paternità sono disponibili qui:
https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/eo-msv/grundlagen-und-gesetze/eo-vaterschaftsurlaub.html