Art. 16 Giorni di riposo

Alla fine del rapporto di lavoro è possibile compensare i saldi negativi?

No. Alla fine del rapporto di lavoro, i saldi negativi del conteggio dell'orario di lavoro (ore non lavorate, giorni di riposo, giorni festivi) non possono essere compensati con l'avere dei giorni di vacanza del collaboratore. Al contrario, i saldi dei giorni di riposo e dei giorni festivi possono essere compensati tra loro (attenzione: compensando come giorni festivi i giorni di riposo goduti in eccesso, deve essere modificato conseguentemente anche l'orario teorico).

Il collaboratore lavora dalle ore 10.00 alle 15.00. Può essere concessa mezza giornata di riposo?

No. Per mezza giornata di riposo valgono le ore libere fino alle 12.00 o dalle 14.30 fino all'inizio del turno notturno. La mezza giornata di riposo non viene considerata concessa perché il collaboratore non è libero a partire dalle 14.30.

Il collaboratore lavora dalle 10.00 alle 14.40. Può essere concessa mezza giornata di riposo?

No. Per mezza giornata di riposo si considerano le ore libere fino alle 12.00 o dalle 14.30 fino all’inizio del riposo notturno. La mezza giornata di riposo non viene considerata come concessa in quanto il collaboratore non è libero a partire dalle 14.30. Quando lavora mezza giornata il collaboratore può essere impiegato per un massimo di cinque ore. (Art. 16 Giorni di riposo)