Art. 34 Adeguamento del contratto

  1. Ogni anno da aprile le associazioni negoziano l'adeguamento dei salari minimi. Se entro la fine di giugno non viene raggiunto alcun accordo, le trattative sono da considerarsi faiiite.Ogni associazione può allora avviare una procedura presso il tribunale arbitrale secondo i paragrafi 2 segg.

    Il tribunale arbitrale è composto da un rappresentante dei datori di lavoro, un rappresentante dei lavoratori e un presidente. Le associazioni dei datori di lavoro designano il rappresentante dei datori di lavoro, le associa­zioni dei lavoratori il rappresentante dei lavoratori. Il presidente è desi­gnato dal Tribunale di appello del Canton Berna fra i propri membri.
    La procedura dinanzi al tribunale arbitrale è disciplinata dall'articolo 5 della legge federale concernente l'Ufficio federale di conciliazione incari­cato di comporre i conflitti collettivi del lavoro. Il tribunale arbitrale decide sugli adeguamenti al rincaro e sugli aumenti reali dei salari minimi; le sue decisioni sono vincolanti.

    Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio seguente e, per i contratti di lavoro stagionali, all'inizio della successiva stagione estiva.
Commento dell'art. 34

L’art. 34 stabilisce che le associazioni contraenti (SCA, GastroSuisse, HotellerieSuisse, Hotel & Gastro Union, UNiA, syna) s’impegnano ad intavolare trattative periodiche sui contenuti del CCNL. Nei casi dell’art. 34 cifra 1 esse possono ottenere una sentenza arbitrale vincolante.