Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore

  1. In caso di impedimento al lavoro, il collaboratore deve informare imme­diatamente il datore di lavoro.

  2. Il collaboratore risponde dei danni causati intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro.

    Il collaboratore risponde della rottura di stoviglie o bicchieri solo se ha agito intenzionalmente o per negligenza grave. Possono essere addebi­tate solo le spese effettive per la sostituzione dei suddetti oggetti.

    Le trattenute collettive o forfettarie non sono ammesse.
Commento dell'art. 31

Comunicazione in caso d’impedimento al lavoro
Se il collaboratore è impedito alla prestazione del lavoro, ne dovrà informare il datore di lavoro senza indugio, altrimenti rischia una pena convenzionale e un risarcimento danni. Per evitare malintesi, si raccomanda al datore di lavoro di sollecitare per iscritto il collaboratore, che non si presenta sul lavoro senza darne avviso, a riprendere il lavoro entro una determinata data oppure a documentare il motivo della sua assenza.

Obbligo d’indennizzo da parte del collaboratore
L’obbligo d’indennizzo da parte del collaboratore presuppone che ci sia un danno e che lo stesso sia causato dal collaboratore in modo intenzionale o in seguito a condotta riprovevole (negligenza). Si è alla presenza d’intenzione o dolo se il collaboratore provoca il danno con coscienza e volontà o se il danno viene addossato (dolo eventuale). Si è invece alla presenza di negligenza se il collaboratore non vuole il danno né lo cerca consapevolmente, ma se trascura di usare la dovuta attenzione o cura, causando così un danno. Secondo la situazione si parla di negligenza grave, media o lieve.

Entità di diligenza dovuta
L’entità di diligenza dovuta dal collaboratore si determina in funzione al rapporto di lavoro concreto ed al rischio professionale, al grado di formazione o alle conoscenze tecniche nonché alle altre capacità e qualità date o presumibili del collaboratore.

Caso speciale rottura di bicchieri e vasellame
Per rottura di bicchieri e di vasellame un collaboratore potrà essere reso responsabile solo se lo si può accusare di colpa grave. Si è alla presenza di colpa grave se sono state tralasciate elementari misure precauzionali.

Divieto di trattenute collettive e forfetarie
Le trattenute collettive e forfetarie sono illecite. Con ciò si obbliga il datore di lavoro ad individuare chi ha causato il danno ed a chiedergliene conto.

Valutazione della responsabilità
In caso di danno causato intenzionalmente, il collaboratore ne risponde totalmente. In caso di danno causato per negligenza, si dovrà decidere caso per caso, tenendo conto del grado di negligenza. Nella valutazione della responsabilità va inoltre tenuto conto di un’eventuale colpa propria o concorso di colpa del datore di lavoro. Se è evidente che vengono impiegati dei collaboratori non qualificati e non adeguatamente istruiti e sorvegliati, la responsabilità del collaboratore potrà essere ridotta o annullata.

Domande & risposte

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