Art. 30 Biancheria, vestiario e utensili da lavoro

  1. Se l'azienda non provvede a lavare e stirare il vestiario dei cuochi e dei pasticcieri, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.–.

  2. Se l'azienda non provvede a lavare e stirare le giacche o i grembiuli del personale di servizio, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.– per le giacche e di CHF 20.– per i grembiuli.

  3. Se per il personale di servizio, della hall o ai piani è prevista un'apposita uniforme, questa deve essere fornita o pagata dall'azienda.

    Se l'azienda non provvede a lavare e stirare tali uniformi, il datore di lavoro deve versare un'indennità mensile di CHF 50.–.

  4. L'affilamento dei coltelli di lavoro è a carico dell'azienda.
Commento dell'art. 30

Per il collaboratore che non approfitta della possibilità che gli viene offerta di far pulire i propri abiti da lavoro dall’azienda, l’obbligo all’indennità si estingue.

I collaboratori a tempo parziale hanno diritto ad indennità parziale.

Queste indennità sono da intendersi come importi forfetari e possono essere ridotte durante tutti i giorni di assenza.

Per il personale di servizio, i pantaloni/le gonne neri e le camicie/le camicette/le magliette bianche non sono considerati come abiti di servizio particolari, l’indennità per la biancheria decade.