Art. 28 Servizio militare, servizio civile e protezione civile

  1. Il collaboratore informa tempestivamente il datore di lavoro sui prossimi servizi.

  2. Per i servizi obbligatori di una durata massima di 25 giorni per anno lavorativo, il collaboratore ha diritto al salario lordo.

  3. Se la durata del servizio supera i 25 giorni per anno lavorativo, il colla­boratore ha diritto, dal 26° giorno, all'88% del salario per la durata prevista dagli articoli 324a e 324b CO.

  4. Per i giorni di servizio che vanno oltre la durata prevista dagli articoli 324a e 324b CO, il collaboratore percepisce l'indennità per perdita di guadagno (IPG).

  5. Se il collaboratore rinvia un servizio su richiesta del datore di lavoro, quest'ultimo deve pagare il servizio secondo i capoversi 1-4 se questo verrà recuperato. Ciò è valido anche se nel frattempo il rapporto di la­voro è stato disdetto, a meno che il nuovo datore di lavoro non paghi il servizio recuperato.
Commento dell'art. 28

Il collaboratore è tenuto ad informare tempestivamente e non appena ne è venuto a conoscenza il datore di lavoro sui prossimi servizi che deve prestare (p.es. date dei corsi di ripetizione). A convocazione avvenuta deve informarne il datore di lavoro senza indugio. Il pagamento del salario, così com’è regolato nell’art. 28, CCNL fa stato anche per la scuola reclute.

Il diritto al salario lordo per le prestazioni di servizio obbligatorie fino ad un massimo di 25 giorni per anno lavorativo è da corrispondere integralmente anche per gli anni di lavoro non completi.

Nel calcolo della durata del diritto secondo gli art. 324a e 324b CO (art. 28 cifra 3 CCNL) vengono inclusi i 25 giorni durante i quali il datore di lavoro paga il 100% del salario. Entrambi i termini iniziano dunque a decorrere nello stesso momento.