Art. 13 Deduzioni salariali

  1. Dal salario si possono dedurre soltanto:

    • i contributi AVS/AI/IPG
    • i contributi AD
    • i premi assicurativi (art. 23 segg.)
    • i contributi secondo l'articolo 35 lettera h)
    • le spese per il vitto e l'alloggio
    • le imposte alla fonte
    • le prestazioni di risarcimento danni
    • gli anticipi sul salario
    • i rimborsi di prestiti e prestazioni derivate da simili contratti
    • i pignoramenti di salario ordinati da uffici d'esecuzione
    • le indennità in caso di mancato inizio o abbandono ingiustificati dell'impiego

    Sono fatte salve ulteriori deduzioni salariali obbligatorie previste dalla legge.

  2. Il diritto di dedurre dal salario del collaboratore i relativi contributi per l'AVS/AI/IPG/AD, l'assicurazione malattie, l'assicurazione contro gli infortuni nonché la previdenza professionale (salvo casi particolari) decade dopo due mesi.
Commento dell'art. 13

Compensazione di risarcimento danni con crediti salariali
Il datore di lavoro può compensare il salario con un credito nei confronti del lavoratore soltanto nella misura in cui il salario può essere pignorato. Tuttavia, i crediti per danno cagionato intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione (art. 323b cpv. 2 CO e art. 31 cifra 2 CCNL).

Appropriazione indebita di trattenute salariali
Qualora ne risultasse un danno al patrimonio del lavoratore, l’appropriazione indebita di trattenute salariali è perseguibile penalmente (art. 159 Codice penale).

Deduzioni per vitto e alloggio
Il datore di lavoro è tenuto a dedurre dal salario i costi di vitto e alloggio a norma dell’art. 29 CCNL.

Le prestazioni non comprese dal datore di lavoro nel salario lordo determinante ai sensi dell’art. 7 OAVS (salario in natura) o le prestazioni in natura per le quali è stata scelta un’aliquota inferiore a quella stabilita dall’Amministrazione federale delle contribuzioni sono elementi del salario rilevanti dal punto di vista delle assicurazioni sociali. Su tali elementi in natura del salario sono dovuti mensilmente i contributi alle assicurazioni sociali. A posteriori tali prestazioni in natura non possono più essere incassate o compensate con altre pretese del collaboratore derivanti dal rapporto di lavoro.

Domande & risposte

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