Art. 5 Periodo di prova

  1. II periodo di prova è di 14 giorni. La durata di tale periodo può essere modificata mediante accordo scritto. Essa non può tuttavia superare i 3 mesi.

  2. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di una qualsiasi giornata lavorativa con un preavviso di 3 giorni. Tale preavviso può essere prolungato mediante accordo scritto.

  3. La disdetta deve essere resa nota alla controparte al più tardi l'ultimo giorno del periodo di prova.
Commento dell'art. 5

Il periodo di prova può essere prolungato mediante accordo scritto (nel caso ideale direttamente nel contratto di lavoro) al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati liberamente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (p.es. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo scritto, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni.

Il periodo di prova si prolunga per la durata dell’assenza se il collaboratore è impedito alla prestazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non assunto volonta­riamente.

I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo dopo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante dopo il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO).

La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l’ultimo giorno del periodo di prova. Essendo un atto recettizio, il timbro postale non è determinante. Può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti).

Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova.

Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova:

Trasferimento dell’azienda secondo l’art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un contratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali).

Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concordata nel contratto di lavoro.

Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest’ultimo dev’essere retribuito con un rispettivo salario.

Domande & risposte

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